Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5529/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 15.11.2023 notificata all'interessato il 04.12.2023 con cui è stata disposta la revoca dello speciale programma di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia, nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202401125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha revocato lo speciale programma di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera di revoca dello speciale programma di protezione, deducendo la violazione degli artt. 9, 11, 12, 13 e 13-quater della l. 82/1991 e degli artt. 9 e 11 del d.m. n. 161/2004, nonché motivazione apparente, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Commissione non avesse verificato puntualmente la fondatezza delle violazioni comportamentali contestate né il permanere di un pericolo attuale e concreto per la sua incolumità in caso di revoca. La revoca sarebbe stata adottata in ragione di una condotta asseritamente integrante violazione degli obblighi comportamentali, senza considerare adeguatamente che le condotte contestate non erano indicative di un reinserimento nel circuito della criminalità organizzata e che permaneva un elevato rischio derivante dalla collaborazione. L'istruttoria aveva acquisito i pareri della DDA di Napoli e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dopo che il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria per reiterate truffe aggravate commesse durante la detenzione domiciliare, qualificandosi falsamente come appartenente alla Polizia di Stato, esibendo distintivi e documenti di polizia e causando danni economici a sei persone offese.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure esaminate unitariamente. Ha rilevato che le condotte contestate risultavano gravi, reiterate e commesse durante la detenzione domiciliare, in violazione degli impegni assunti dal collaboratore e in un contesto caratterizzato da particolare scaltrezza e rilevante danno economico. La DDA di Napoli e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo avevano espresso valutazioni concordanti sulla gravità delle condotte e sulla necessità della revoca, pur escludendo che esse fossero necessariamente indicative di un reinserimento nel circuito criminale. Il Collegio ha interpretato l'art. 13-quater l. 82/1991 nel senso che le misure speciali sono temporanee e soggette a verifica periodica; la disposizione distingue tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. Quest'ultima costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, fondato sull'istruttoria e sui pareri degli organi competenti, sindacabile dal giudice soltanto per errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento. Nel caso concreto, la Commissione aveva svolto un'istruttoria sufficiente e motivato in modo adeguato la revoca. Il permanere del pericolo derivante dalla collaborazione non impediva la revoca, poiché l'amministrazione aveva disposto la segnalazione della posizione dell'interessato al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e all'autorità di pubblica sicurezza per l'adozione delle misure ordinarie necessarie alla sua incolumità. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e la parziale novità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 82/1991

    Individua gli elementi rilevanti per l'ammissione e la permanenza delle speciali misure di protezione, tra cui il pericolo grave, serio e attuale, l'utilità e la qualità della collaborazione, l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela e le caratteristiche della reazione criminale.

  • art. 10 l. 82/1991

    Individua la Commissione Centrale competente in materia di speciali misure di protezione.

  • art. 12, comma 2, lettere b) ed e), l. 82/1991

    Individua impegni la cui inosservanza costituisce presupposto di revoca obbligatoria delle speciali misure di protezione.

  • art. 13-quater, commi 1 e 2, l. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e [...] possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    Stabilisce la temporaneità delle misure, la necessità della verifica periodica e distingue le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca facoltativa. La revoca facoltativa richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione fondata sull'istruttoria e sui parametri normativi.

  • art. 13, comma 1, l. 82/1991

    È richiamato quale disposizione relativa alle misure urgenti o provvisorie di protezione.

  • art. 11, commi 2 e 3, d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale [...] di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.

    Disciplina l'informazione alla Commissione e l'acquisizione dei pareri dell'autorità proponente e delle autorità giudiziarie competenti prima della decisione sulla modifica o revoca delle misure.

  • art. 147-bis norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.

    È richiamato quale base per l'eventuale applicazione di ordinarie misure tutorie anche dopo la revoca dello speciale programma di protezione.

Massime di principio

  • Le speciali misure di protezione previste per collaboratori e testimoni di giustizia hanno natura temporanea e sono soggette a periodica verifica, nella quale devono essere rivalutati sia l'attualità e la gravità del pericolo sia la condotta del destinatario e l'osservanza degli impegni assunti.
  • L'art. 13-quater l. 82/1991 distingue tra revoca obbligatoria, collegata all'inosservanza di determinati impegni o alla commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, e revoca facoltativa, rimessa a una valutazione discrezionale dell'amministrazione in presenza degli ulteriori fatti previsti dalla disposizione.
  • La revoca facoltativa delle speciali misure di protezione richiede un'istruttoria completa, comprensiva dell'acquisizione dei pareri degli organi competenti, e una ponderazione degli interessi contrapposti, ma il relativo esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per errori di fatto o vizi manifesti di illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria.
  • La gravità, reiterazione e modalità delle condotte illecite commesse dal destinatario, soprattutto se poste in essere durante una misura alternativa alla detenzione e in violazione degli impegni di leale collaborazione, possono giustificare la revoca facoltativa del programma anche quando non risultino indicative di un reinserimento nella criminalità organizzata.
  • La persistenza del pericolo derivante dalla collaborazione non impedisce di per sé la revoca dello speciale programma, qualora l'amministrazione assicuri la segnalazione della posizione dell'interessato alle autorità competenti per l'eventuale adozione di ordinarie misure di tutela.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.