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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6391/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 18/03/2021: Fernando Ronchi censura il calcolo dei termini di prescrizione per l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. (infraquinquennalità) e contesta l'uso della recidiva ai fini della prescrizione nonostante la stessa fosse stata ritenuta equivalente alle attenuanti; i difensori di Antonio Laurelli, Sergio Seregni e Danilo Carlo Seregni lamentano carenza o insufficienza motivazionale sulla sussistenza del reato associativo e dei singoli reati a loro carico, denunciando che la sentenza di appello si limiti a riprodurre la motivazione di primo grado, che le prove (es. relazioni di servizio, intercettazioni) non dimostrerebbero la partecipazione a un progetto comune, e che pagamenti contestati sarebbero in realtà stipendi o pagamenti leciti senza consapevolezza dell'origine illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Ronchi la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva ai fini del computo della prescrizione, richiamando l'interpretazione secondo cui la recidiva infraquinquennale o reiterata è equiparata alla recidiva specifica ai fini dell'aumento del termine della prescrizione, e sottolineando che circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevano per la prescrizione anche se subvalenti nel giudizio di bilanciamento delle attenuanti. Inoltre l'inammissibilità è stata estesa ai motivi introdotti soltanto nella memoria conclusiva. Quanto a Laurelli e ai due Seregni, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente indicato e valutato elementi probatori (relazioni di servizio ammissibili nel rito abbreviato, intercettazioni, dichiarazioni di testi, collegamenti societari) idonei a sostenere le condanne e che i motivi di doglianza fossero generici; i ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili. La parte privata è stata condannata al pagamento delle spese e alla ammenda alla Cassa delle ammende per Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva infraquinquennale o specifica è rilevante ai fini dell'aumento dei termini di prescrizione; il riferimento alla recidiva specifica nell'art. 161 rende applicabile l'aumento di due terzi del termine di prescrizione anche quando ricorre la recidiva infraquinquennale

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce l'aumento del termine di prescrizione; la Corte ha richiamato l'articolo per giustificare l'incremento del termine in presenza di recidiva specifica o infraquinquennale

  • art. 157 cod. pen.

    Le circostanze aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate ai fini della determinazione della prescrizione anche se, nel bilanciamento ai fini di pena, risultino subvalenti rispetto ad attenuanti

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non incide sulla determinazione degli effetti speciali (es. del calcolo della prescrizione) rilevati in base ad altre norme

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione si estenda ai motivi introdotti successivamente nelle conclusioni, con conseguente esclusione di doglianze non formulate nel ricorso introduttivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte privata che ha proposto il ricorso in Cassazione al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha inoltre applicato una ammenda alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • L. n. 251/2005

    Richiamata come riferimento alla disciplina previgente menzionata nel ricorso relative al 'meccanismo di temperamento' dell'art. 99 c.p.; la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni sulla disciplina previgente mutassero l'esito

Massime di principio

  • La recidiva specifica o infraquinquennale incide sul calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di pena, viene ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti: ai fini della prescrizione si devono considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale indipendentemente dal bilanciamento ex art. 69 c.p.
  • In sede di Cassazione sono inammissibili i motivi nuovi introdotti solo nelle conclusioni o in memoria successiva se non erano stati inseriti nel ricorso introduttivo (art. 585 c.p.p. comma 4); ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso
  • La mera riproduzione della motivazione di primo grado da parte della Corte d'appello non è in sé viziosa se il giudice d'appello indica gli elementi di fatto e di prova (es. intercettazioni, relazioni, dichiarazioni di terzi, collegamenti societari) che sostengono la decisione e se tali elementi non sono specificamente e logicamente contestati
  • Per impugnare proficuamente una condanna per associazione per delinquere è necessario individuare censure specifiche sulla mancanza di elementi essenziali: progetto comune, coordinamento stabile, consapevolezza e volontà di aderire all'organizzazione; contestazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione
  • Se la sentenza di merito si fonda anche su prove ammesse in rito abbreviato (es. relazioni di servizio), tali mezzi conservano efficacia probatoria e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali specifici
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata a spese e a sanzioni pecuniarie (ammenda alla Cassa delle ammende) per profili di colpa nella proposizione del ricorso

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