Ordinanza n. 122/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS- (Ord. Nr -OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto per un periodo di anni DUE (2), con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, “ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di qualsiasi carattere e categoria a cui partecipano le squadre di calcio che militano nel Campionato di Serie “B”, ove milita altresì 1’U.S. Catanzaro Calcio 1929; a tutte le manifestazioni sportive, di qualsiasi carattere e categoria a cui parteciperà l’U.S. Catanzaro Calcio 1929, a tutte le manifestazioni sportive che si terranno nello stesso periodo, cui parteciperanno le squadre di calcio che militano altresì nei campionati regionali della serie A, C, D, Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria, 2^ Categoria, 3^ Categoria , a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League, alle manifestazioni sportive di qualsiasi carattere e categoria della Nazionale Italiana di calcio, anche Under 2l, nonché quelle che si svolgeranno nello stesso periodo presso lo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro (CZ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante DASPO biennale relativo a manifestazioni e incontri calcistici
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO chiedendone, in via cautelare, la sospensione. Il provvedimento gli vietava per due anni l'accesso a numerosi luoghi e manifestazioni sportive, in particolare connesse a squadre e competizioni calcistiche individuate nell'atto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente non ha contestato il lancio di un fumogeno durante un incontro di calcio, fatto comprovato dalla documentazione acquisita e ammesso dalle persone informate sui fatti audite dal difensore. Sono state dedotte censure avverso i presupposti, la motivazione e la proporzionalità del DASPO, nonché un pregiudizio all'attività lavorativa, genericamente allegato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di sufficienti elementi di favorevole apprezzabilità delle censure. Ha ritenuto sussistenti, in sede sommaria, i presupposti per il DASPO, poiché il lancio del fumogeno, effettuato in un settore ospiti completo e caratterizzato da elevata presenza di pubblico, integrava una concreta situazione di pericolo; l'incontro era inoltre classificato con indice di rischio 3 dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. La valutazione dell'amministrazione è stata considerata espressione di ampia discrezionalità e non affetta prima facie da illogicità, irrazionalità o errore manifesto. Il provvedimento è stato ritenuto congruamente motivato ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989; la durata biennale è stata reputata di poco superiore al minimo edittale e non viziata da evidenti illogicità. Il pregiudizio privato è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione di condotte pericolose per la pubblica incolumità. È stata altresì esclusa la prova della compromissione lavorativa, solo genericamente allegata. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
La norma costituisce la base del divieto di accesso alle manifestazioni sportive; la sua applicazione è stata ritenuta giustificata dalla concreta situazione di pericolo derivante dal lancio del fumogeno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il lancio di un fumogeno durante una manifestazione calcistica, valutato unitamente all'elevata presenza di pubblico e alle caratteristiche di rischio dell'incontro, può integrare una concreta situazione di pericolo idonea a sorreggere l'adozione del DASPO.
- La valutazione del Questore sui presupposti del DASPO e sulla durata del divieto è connotata da ampia discrezionalità amministrativa e può essere censurata, già in sede cautelare, solo in presenza di palesi illogicità, irrazionalità o errori manifesti.
- La durata del DASPO, quando risulti di poco superiore al minimo previsto dalla legge e sia sorretta da motivazione congrua sulle circostanze di fatto e di diritto, non è illegittima in assenza di evidenti vizi logici.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse individuale alla libertà di accesso alle manifestazioni sportive recede rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione di condotte potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, salvo adeguata prova di un pregiudizio specifico e concreto.
- La mera allegazione generica della compromissione dell'attività lavorativa derivante dal DASPO non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
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