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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03610/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa sottesi alla proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un fatto in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la prova della natura della sostanza rinvenuta e, quindi, la configurabilità del reato; il secondo motivo censurava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, chiedendo una rivalutazione del merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che era stato eseguito un narcotest idoneo ad attestare la natura della sostanza e che il quantitativo sequestrato era di circa 2 kg, sicché non residuavano dubbi sulla sussistenza del reato. Quanto alla pena e alle attenuanti generiche, ha ritenuto il motivo una mera sollecitazione a una diversa valutazione di merito, peraltro manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva dato rilievo alla natura del fatto e ai plurimi precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la configurabilità del reato non è scalfita quando la natura della sostanza sia stata accertata mediante narcotest e il quantitativo rinvenuto sia tale da escludere ragionevoli dubbi sulla rilevanza penale del fatto.
  • Non è ammissibile in cassazione un motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale o di legittimità, miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione di merito sulla pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, se adeguatamente motivati con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato, non possono essere rimessi in discussione in sede di legittimità salvo specifiche illogicità o manifeste carenze argomentative.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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