Cassazione Penale, Sentenza n. 32742/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposta contro la sentenza di primo grado. Il motivo unico deduce violazione di norme processuali (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte di appello avrebbe punito il gravame con la massima sanzione per presunta genericità senza esaminare le specifiche eccezioni difensive relative alla carenza probatoria in ordine alle modalità di accertamento e all'elemento soggettivo del reato, nonché la dedotta applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i rilievi non sono espressi in forma puntuale e con riferimento ai capi della decisione (richiamando la giurisprudenza di legittimità e la riforma del 2022 che ha introdotto il comma 1‑bis dell'art. 581 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico e astratto, privo di riferimento al caso concreto e alla motivazione del primo giudice, e che la Corte di appello avesse comunque esaminato e respinto nel merito le censure sulla carenza motivazionale e sulla richiesta di esclusione della punibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen.; comma 1‑bis introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando i rilievi non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita con riferimento ai capi della decisione impugnata; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel gravame; la Corte ha ritenuto che le doglianze addotte non rispettassero l'onere di specificità previsto per l'impugnazione.
d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
introduzione del comma 1‑bis all'art. 581 c.p.p.
La riforma ha codificato il principio della specificità dell'appello; la Corte ha applicato il nuovo parametro interpretativo per valutare la genericità dell'atto di gravame.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che la deduzione era formulata in modo generico e non adeguatamente motivato rispetto alla soglia e agli importi contestati, sicché non è stata ritenuta fondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata in primo grado (delitto per cui l'imputato era stato condannato). La sentenza di merito aveva motivato la condanna con riferimento a elementi documentali e mancata fornita spiegazione dall'imputato.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U., n. 8825/2016, Rv. 268822
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio che l'impugnazione deve enunciare e argomentare i rilievi critici con riferimento alle ragioni della decisione impugnata; la Corte di cassazione ha ribadito questa regola come parametro di valutazione della specificità.
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione devono contenere motivi specifici: è necessario enunciare puntualmente i rilievi critici con riferimento ai capi e ai punti concreti della decisione impugnata; la genericità astratta è causa di inammissibilità.
- La specificità dell'impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato: quanto più dettagliata la motivazione di primo grado, tanto più circostanziati devono essere i rilievi dell'appellante.
- Per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito non basta richiedere una rivalutazione "ex novo" delle prove in termini generici: bisogna indicare i punti precisi della ricostruzione che si ritengono errati e le ragioni di fatto o di diritto che giustificano una diversa valutazione.
- Le eccezioni difensive rilevanti (es. assenza di dolo, carenza di prova, applicabilità di cause di esclusione della punibilità) devono essere collegate a elementi probatori specifici e spiegate nei loro effetti rispetto alla motivazione resa dal primo giudice.
- La riforma processuale (d.lgs. 150/2022) ha rafforzato l'onere di specificità: gli imputati e i difensori devono adeguare la forma degli atti di impugnazione a questo standard per evitare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso sono previste conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme da versare alla Cassa delle ammende); la valutazione della buona fede non elimina automaticamente tali oneri se non dimostrata.
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