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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada A18 nel Comune di Itala-Scaletta - prot. 20240098915 del 16 gennaio 2025, del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, di eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di uno svincolo temporaneo di accesso all’autostrada A18 nel Comune di Itala-Scaletta, funzionale ai lavori di raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica relativa allo svincolo temporaneo, sostenendo che il progetto avrebbe inciso direttamente sui loro immobili, sull’unico accesso carrabile, sulle aree verdi e sulle opere esistenti, oltre a determinare interferenze con la viabilità locale, una scuola, una chiesa, un presidio sanitario, parcheggi e abitazioni. Hanno contestato l’assenza di esigenze concrete che giustificassero la rampa, l’omessa valutazione di profili idrogeologici, di sicurezza, di rumore, vibrazioni, traffico, salute pubblica e danni agli edifici, nonché la mancata considerazione di soluzioni alternative meno impattanti. Hanno inoltre lamentato l’erroneo inquadramento dell’area nel Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 e la violazione delle relative prescrizioni, che avrebbero escluso nuove edificazioni o interventi comportanti consumo di suolo. Il motivo accolto dal Tribunale ha riguardato principalmente il difetto di motivazione dell’autorizzazione: la Soprintendenza si era limitata ad affermare che il progetto non alterava negativamente i valori paesaggistici, senza individuare puntualmente tali valori, esaminare le caratteristiche concrete del sito e dell’intervento, confrontare l’opera con le prescrizioni del Piano Paesaggistico e valutare gli impatti percettivi, vegetazionali, ambientali e funzionali. Il giudizio negativo di compatibilità ambientale successivamente espresso dal Ministero dell’Ambiente, sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è stato valorizzato quale elemento ulteriore che evidenziava la necessità di una ponderazione specifica, pur restando distinti e autonomi i procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l’interesse dei ricorrenti alla decisione, nonostante il successivo giudizio negativo di compatibilità ambientale, poiché VIA e autorizzazione paesaggistica sono procedimenti autonomi e il titolo paesaggistico conservava validità per cinque anni. Nel merito, ha ritenuto illegittima l’autorizzazione paesaggistica per motivazione apparente e insufficiente, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. L’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare l’individuazione dei valori paesaggistici tutelati, l’analisi delle caratteristiche morfologiche, percettive e vegetazionali dell’area, il rapporto tra tali valori e l’opera temporanea, nonché la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni del Piano Paesaggistico. La formula secondo cui l’intervento non avrebbe alterato negativamente i valori paesaggistici è stata ritenuta tautologica e priva di un effettivo percorso istruttorio e valutativo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la relazione paesaggistica e il successivo parere della Commissione Tecnica avevano evidenziato la possibile eliminazione di fasce arboreo-arbustive, la destrutturazione del paesaggio, la trasformazione di un contesto residenziale con servizi sensibili in area contigua a un’infrastruttura per mezzi pesanti, la perdita di parcheggi e gli impatti su rumore, vibrazioni, emissioni e salubrità dei luoghi. Tali profili non risultavano adeguatamente ponderati dalla Soprintendenza. Il ricorso è stato quindi accolto e l’autorizzazione paesaggistica annullata. La Regione è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica deve verificare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati dal vincolo; il relativo giudizio deve essere sostenuto da un’istruttoria e da una motivazione puntuali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell’autorizzazione paesaggistica non può ridursi a una formula generica o tautologica, ma deve rendere ricostruibile il percorso valutativo, indicando i valori tutelati, le caratteristiche dell’intervento e le ragioni concrete della compatibilità.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è distinto e autonomo rispetto a quello di autorizzazione paesaggistica; il successivo giudizio negativo di compatibilità ambientale non elimina l’interesse a impugnare un’autorizzazione paesaggistica ancora efficace.

  • art. 20 Norme di attuazione del Piano Paesaggistico dell’Ambito 9

    riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati ed alla ricostituzione del paesaggio alterato, nonché interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature e di opere infrastrutturali compatibili con l’ambiente ed il paesaggio

    Il richiamo alle prescrizioni del Piano Paesaggistico deve essere concreto e verificare la compatibilità dell’opera con gli obiettivi di tutela e con i limiti al consumo di nuovo suolo; il mero richiamo al contesto paesaggistico non è sufficiente.

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio costituisce valore costituzionale connesso alla salvaguardia della preesistenza del contesto naturale e del territorio antropizzato.

  • art. 32 Cost.

    La tutela dell’ambiente e del paesaggio è collegata alle esigenze primarie di tutela della salute, rilevanti nella valutazione complessiva degli impatti dell’opera.

Massime di principio

  • L’autorizzazione paesaggistica deve contenere una motivazione ampia, puntuale e concreta, dalla quale risultino l’individuazione dei valori paesaggistici tutelati, le caratteristiche morfologiche, percettive e vegetazionali del luogo, le caratteristiche dell’opera e il giudizio comparativo sulla compatibilità dell’intervento con il contesto vincolato.
  • È illegittima per motivazione apparente l’autorizzazione paesaggistica che si limiti ad affermare che l’intervento non altera negativamente i valori paesaggistici, senza indicare gli elementi istruttori e le ragioni specifiche che sostengono tale conclusione.
  • Nel giudizio di compatibilità paesaggistica devono essere esaminate le prescrizioni dello strumento paesaggistico applicabile e deve essere verificata in concreto la compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di tutela, inclusi gli effetti sul patrimonio vegetale, sulla percezione del paesaggio, sulla struttura del tessuto urbano e sul consumo di suolo.
  • La valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione paesaggistica costituiscono procedimenti autonomi e distinti; tuttavia, il giudizio ambientale può comprendere anche profili paesaggistici e le relative risultanze possono evidenziare la necessità di una più adeguata ponderazione da parte dell’autorità paesaggistica.
  • Il carattere temporaneo o reversibile dell’opera non esonera l’amministrazione dall’analizzare e motivare gli impatti paesaggistici concreti prodotti durante il periodo di realizzazione e di esercizio dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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