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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46556/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ovvero la sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari. Sostiene che il pubblico ministero fosse già a conoscenza della partecipazione del ricorrente alla piantagione di stupefacenti e dell'attività associativa prima dell'emissione della prima misura cautelare, per effetto di intercettazioni e videoriprese (quali eventi del 10 e 31 marzo 2021), e deduce la violazione dell'art. 297, terzo comma, c.p.p., nonché vizi ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e), c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che, ai fini della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, non sia sufficiente la mera esistenza di una notizia di reato o di atti (es. iscrizione della notizia, richieste di intercettazione), ma sia necessario che il quadro indiziario, idoneo a legittimare la successiva misura, fosse effettivamente presente e percepibile sin dal momento dell'emissione della prima ordinanza. Nel caso concreto la prima misura (11 maggio 2021) riguardava un fatto del 2017 non connesso qualificatamente agli altri reati contestati; la prima comunicazione di notizia di reato relativa ai fatti oggetto del procedimento era del 12 maggio 2021 (depositata il 14 maggio 2021) e gli elementi indizianti rilevanti emersero compiutamente solo successivamente (con esiti investigativi fino al 30 novembre 2021). Perciò il Tribunale di Reggio Calabria aveva motivatamente escluso la retrodatazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; copia del provvedimento è stata disposta per il Direttore dell'Istituto Penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata dall'impugnante: la Corte indica che la violazione dedotta non è provata perché per la retrodatazione occorre che il quadro indiziario sussistesse già al momento della prima ordinanza; non basta la mera notizia di reato

  • art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di impugnazione: la Corte valuta le censure mosse ai sensi di tali lettere e ne dichiara l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza

  • art. 616, c.p.p.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente e per il pagamento alla Cassa delle Ammende

  • art. 74, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa al reato associativo in materia di stupefacenti richiamata nella fattispecie; la decisione considera la datazione e la congruenza degli elementi indizianti rispetto a tale contestazione

  • art. 416-bis cod. pen. / altre norme penali richiamate

    Norme penali relative all'associazione di tipo mafioso e ad altri reati contestati; la Corte esamina la temporalità e la connessione qualificata fra i reati contestati e la prima ordinanza cautelare

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare è necessario dimostrare che il quadro probatorio e indiziario che giustifica la successiva misura fosse già presente e chiaramente desumibile al momento dell'emissione della prima ordinanza; non basta la mera esistenza di una notizia di reato o di atti investigativi preliminari
  • La conoscenza da parte del pubblico ministero di singoli atti investigativi (es. richieste di intercettazione, iscrizioni di notizia di reato) non equivale automaticamente alla conoscenza piena e valutabile degli elementi indizianti necessari per legittimare una misura differente: occorre valutare se quegli elementi manifestassero sin dall'inizio la loro gravità e concludenza
  • Quando le misure cautelari concernono fatti non collegati da connessione qualificata, il giudice valuta separatamente la sussistenza degli indizi per ciascun fatto e la possibilità di retrodatazione è più difficilmente riconoscibile
  • In sede di cassazione le doglianze devono essere specifiche, critiche e puntuali rispetto alla motivazione impugnata; censure generiche o non confrontate con le ragioni espresse nell'ordinanza di merito sono dichiarate inammissibili
  • Le spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) possono essere disposte quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi di genericità e manifesta infondatezza

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