Cassazione Penale, Sentenza n. 38760/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Chirico impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (conferma della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP) per ipotesi di partecipazione ad un'associazione finalizzata a reati fiscali (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e reati collegati tra cui riciclaggio e autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p.) per mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando l'assenza di indizi dimostrativi della sua appartenenza all'associazione e del ruolo apicale a lui attribuito (in particolare la presunta qualità di amministratore di fatto della Petrolifera Padana s.r.l.), l'assenza di intercettazioni che lo colleghino a Telesco Salvatore o ad altri sodali e l'insufficienza dei contatti con familiari per provare un ruolo gestionale nelle società coinvolte. Con un secondo motivo denunciava carenza e illogicità della motivazione rispetto alla qualificazione del suo ruolo di "gestore di fatto" della società Petrolifera Padana.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in data 16/9/2024; la Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza che non distingue le ipotesi di inammissibilità previste dagli articoli citati.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Norma che impone la motivazione sulla gravità indiziaria da parte del giudice quando decide sulle misure cautelari; il ricorrente invocava la violazione per mancanza di adeguata motivazione sul suo coinvolgimento e ruolo.
art. 591 c.1 lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'impugnante; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la rinuncia intervenuta.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per rinuncia; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.3 c.p.p.
Richiamato nella motivazione per distinguerne le ipotesi di inammissibilità: la giurisprudenza citata indica che l'art. 616 non opera distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità previste dagli articoli richiamati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta, salvo casi particolari, la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
- Sostanzialmente la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia estingue il giudizio di merito: non si pronuncia sulla fondatezza dei motivi sostanziali dell'impugnazione.
- Quando si censura la gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. occorre che il ricorso evidenzi specifici profili di carenza motivazionale del giudice di merito e indizi concreti che mostrino l'assenza di collegamenti o di ruolo nell'associazione (assenza di elementi tipici: conversazioni intercettate, documentazione, atti gestionali, ruoli formalmente o di fatto accertabili).
- L'assenza di intercettazioni dirette non è automaticamente decisiva: il giudice può valorizzare elementi indiziari indiretto-relazionali (contatti con familiari, attività societarie, documenti) purché la motivazione sia logica e adeguata a spiegare la connessione tra fatti e responsabilità.
- Difensore e ricorrente dovrebbero valutare le conseguenze economiche della rinuncia prima di rinunciare, perché la scelta comporta normalmente oneri economici (spese processuali e sanzione).
- In casi simili, per ottenere l'annullamento della misura cautelare in sede di riesame o cassazione è utile proporre argomentazioni puntuali sulle singole risultanze istruttorie e dimostrare l'assenza di indizi tipici che colleghino l'imputato al ruolo attribuito nell'organizzazione.
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