Sentenza n. 2935/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva accolto il ricorso contro la mancata valutazione dell’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente aveva chiesto all’Università l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il proprio curriculum, gli esami sostenuti e i crediti formativi acquisiti. L’Università aveva comunicato di avere acquisito l’istanza senza esito, rilevando l’assenza di posti definitivamente disponibili e precisando che le domande di immatricolazione ad anni successivi al primo dovevano essere presentate nell’ambito di appositi avvisi pubblici, nel rispetto dei termini e delle modalità previste. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che anche gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale di accesso al primo anno dovessero essere sottoposti a una valutazione selettiva e comparativa del curriculum e dei crediti, senza attribuire una preferenza agli studenti provenienti dalla graduatoria nazionale. L’Università ha appellato la sentenza sostenendo che la disciplina ministeriale distingue due procedure: una, preferenziale, riservata agli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale e disciplinata dall’art. 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 583/2022; l’altra, residuale, destinata agli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale e disciplinata dall’art. 13 dello stesso Allegato. Secondo l’appellante, la procedura residuale può essere attivata soltanto dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale, in presenza di posti effettivamente vacanti nella coorte di riferimento, e previa pubblicazione di un avviso o bando pubblico. L’appellato ha contestato tale ricostruzione, chiedendo anche la rimessione all’Adunanza plenaria e prospettando questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e facendo salvi gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina dell’accesso programmato nazionale, prevista dalla legge n. 264/1999 e attuata dai decreti ministeriali, non consenta immatricolazioni ad anni successivi al primo in assenza di posti disponibili nella rispettiva coorte, poiché ciò determinerebbe uno sforamento della capacità formativa e del contingente assegnato all’Ateneo, con pregiudizio organizzativo, finanziario e per il diritto allo studio degli studenti già iscritti. L’art. 12 dell’Allegato 2 al D.M. n. 583/2022 disciplina la posizione degli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale: essi possono chiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo soltanto previo riconoscimento dei crediti, verifica delle propedeuticità e accertamento della disponibilità di posti, nell’ambito dello scorrimento della graduatoria. L’art. 13 disciplina invece i trasferimenti e passaggi degli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale; tale procedura è residuale, richiede la disponibilità di posti effettivamente liberatisi nella relativa annualità e deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando pubblico, al quale gli interessati devono presentare domanda entro i termini perentori. Gli Atenei non sono tenuti a esaminare domande presentate in assenza di avviso o fuori dalle modalità e dai termini stabiliti. Pertanto, solo dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria ministeriale per i posti assegnati all’Ateneo e in presenza di ulteriori posti vacanti originati da rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’Ateneo, può essere pubblicato l’avviso per l’ammissione residuale ad anni successivi al primo. Il Collegio ha escluso i presupposti per la rimessione all’Adunanza plenaria, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. a) e b), l. 264/1999
non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea
La programmazione nazionale degli accessi determina la consistenza della coorte a partire dal primo anno; gli anni successivi non possono essere utilizzati per creare posti aggiuntivi, sicché le iscrizioni successive al primo anno sono ammissibili solo nei limiti delle vacanze verificatesi nella coorte originariamente programmata.
art. 12, Allegato 2, D.M. 583/2022
agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità [...] nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo
Gli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale possono accedere ad anni successivi al primo solo dopo il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e purché vi siano posti disponibili; le relative procedure comportano lo scorrimento della graduatoria nei limiti temporali e quantitativi dei posti ancora disponibili.
art. 13, Allegato 2, D.M. 583/2022
le iscrizioni ad anni successivi al primo [...] possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte
La procedura per studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale è residuale rispetto allo scorrimento della graduatoria nazionale, opera solo per posti definitivamente vacanti nella relativa coorte e richiede la pubblicazione di un avviso o bando pubblico; le domande presentate in assenza dell’avviso o fuori termine non devono essere esaminate.
art. 10, Allegato 3, D.M. 472/2024
per nessun motivo è consentita l’iscrizione in sovrannumero o “fuori coorte”
L’iscrizione ad anni successivi al primo non può avvenire in sovrannumero o fuori dalla coorte programmata e resta subordinata alla disponibilità di posti derivante da rinunce, trasferimenti o altri eventi che determinino la definitiva vacanza del posto.
Massime di principio
- Nei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo è consentita esclusivamente nei limiti dei posti effettivamente disponibili nella relativa coorte, senza possibilità di ammissioni aggiuntive, in sovrannumero o fuori coorte.
- La posizione degli studenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale di accesso e quella degli studenti che chiedono trasferimento o passaggio senza avere partecipato alla selezione nazionale sono disciplinate da procedure distinte: la prima ha carattere preferenziale e precede la seconda, che ha natura residuale.
- Lo studente utilmente collocato nella graduatoria nazionale può chiedere l’iscrizione ad anni successivi al primo soltanto previo riconoscimento dei crediti formativi e delle propedeuticità richieste dal corso, nonché previo accertamento della disponibilità di posti nella coorte di riferimento.
- La procedura residuale per trasferimenti e passaggi di studenti non partecipanti alla selezione nazionale può essere attivata solo dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale, in presenza di ulteriori posti definitivamente vacanti e previa pubblicazione di un avviso o bando pubblico.
- Gli Atenei non sono tenuti a esaminare domande di iscrizione ad anni successivi al primo presentate in assenza dell’avviso pubblico previsto dalla disciplina ministeriale, con modalità diverse da quelle stabilite nell’avviso o oltre i termini perentori di scadenza.
- Il divieto di ammissione oltre la capacità formativa programmata tutela non soltanto l’organizzazione e l’equilibrio finanziario dell’Ateneo, ma anche il diritto degli studenti già iscritti a ricevere una formazione adeguata, supportata da strutture, servizi e risorse coerenti con il contingente programmato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →