Sentenza n. 5374/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 6459/2025 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 23.9.2025 e notificata al Ministero resistente ai fini esecutivi in data 16.11.2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5067/2025, con cui il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla ricorrente la somma capitale lorda di € 2.375,83, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016 e 2018/2019, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 6459/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.375,83 lordi per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016 e 2018/2019, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6459/2025, depositata il 23 settembre 2025 e non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 16 novembre 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva ancora pagato la somma capitale lorda di € 2.375,83, dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016 e 2018/2019, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, corrispondendo € 2.375,83 lordi oltre agli interessi o alla rivalutazione stabiliti nel giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega; il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, nei successivi 60 giorni, ferma la persistente possibilità per l’Amministrazione di provvedere. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o a quello eseguito dal commissario. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e sino all’effettivo adempimento, anche se effettuato dal commissario ad acta; la nomina del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
Ai fini dell’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, consente di ordinare l’adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
La somma dovuta in esecuzione del giudicato comprende l’indennità sostitutiva delle ferie e gli accessori già riconosciuti nella sentenza da ottemperare; la disposizione è richiamata quale base per gli interessi o la rivalutazione dovuti dalla maturazione del diritto al saldo.
art. 114 c.p.a.
A fronte della persistente inottemperanza, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; può inoltre essere disposta la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).
Massime di principio
- La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha efficacia conformativa e ordinatoria nei confronti dell’Amministrazione, che deve attribuire concretamente alla parte l’utilità riconosciuta; la persistente omissione dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli di spesa pubblica giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro il termine stabilito su istanza della parte; la nomina non esclude che l’Amministrazione possa ancora adempiere spontaneamente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e sino all’effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.
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