Sentenza n. 1270/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 33 datata 31.07.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 agosto 2024 al 3 settembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione, in via definitiva, del Piano Comunale delle Coste ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17”; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 167 del 19.07.2017; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 22 del 22.04.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2015, il Piano Comunale delle Coste; - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 19.02.2024; - di tutti gli elaborati, la Relazione generale, le Tavole, le Relazioni tecniche e le NTA allegati al Piano Comunale delle Coste di Ugento pubblicati in data 17 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Ugento, inclusa la deliberazione consiliare di approvazione definitiva del 31 luglio 2024, nonché la deliberazione regionale che aveva subordinato il proprio assenso all’adeguamento del Piano a prescrizioni
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria, dopo avere introdotto il giudizio con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e averne chiesto la trasposizione al TAR, ha impugnato gli atti relativi al Piano Comunale delle Coste di Ugento. Ha dedotto l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie, denunciando violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 4, comma 1, e 14, comma 8, della l.r. Puglia n. 17/2015 e dell’art. 5.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste, omessa motivazione ed eccesso di potere. Ha inoltre contestato che il Comune avesse introdotto cause di decadenza dalla concessione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, deducendo violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 47 cod. nav. e dell’art. 14 della l.r. Puglia n. 17/2015, nonché incompetenza. Il Comune ha eccepito anche la tardività e il difetto di interesse; la Regione e il Comune hanno sostenuto che l’approvazione del Piano non fosse perfezionata e che gli atti non fossero lesivi. La ricorrente ha chiesto in subordine il rinvio della discussione in attesa dell’adeguamento del Piano alle prescrizioni regionali.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio: eventuali successive modifiche del Piano non incidono sulla decisione relativa agli atti impugnati e dovranno essere contestate con motivi aggiunti o con autonoma impugnazione. Ha quindi accolto l’eccezione assorbente di inammissibilità per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di indeterminatezza delle scelte pianificatorie e di introduzione di ulteriori cause di decadenza. Il procedimento di approvazione del Piano non era concluso: con deliberazione n. 106 del 19 febbraio 2024 la Giunta regionale aveva subordinato l’assenso all’attuazione di otto prescrizioni sostanziali, non ancora recepite dal Comune, e aveva diffidato quest’ultimo il 25 febbraio 2026. In base all’art. 4, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015, l’approvazione definitiva comunale presuppone il positivo esito della verifica regionale; la deliberazione consiliare del 31 luglio 2024, adottata senza il preventivo assenso regionale, non ha quindi perfezionato il procedimento né determinato l’entrata in vigore del Piano. Inoltre, la ricorrente continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza lesione attuale. Il TAR ha precisato che la declaratoria non impedisce l’impugnazione degli atti eventualmente adottati a conclusione del procedimento o la riproposizione delle censure qualora gli atti assumano portata lesiva attuale. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.
è fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm. formulata da parte delle difese della Regione Puglia e del Comune di Ugento in ragione del difetto di lesività degli atti impugnati.
Il ricorso è inammissibile quando gli atti impugnati non sono lesivi e manca un interesse attuale all’annullamento.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.
L’interesse ad agire richiede un’utilità effettiva conseguibile con l’accoglimento della domanda; deve inoltre essere personale, attuale e concreto, sicché la mera eventualità di una lesione non è sufficiente.
art. 39, comma 1, c.p.a.
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.
Il rinvio esterno previsto dal codice del processo amministrativo rende applicabile al giudizio amministrativo il requisito dell’interesse ad agire definito dall’art. 100 c.p.c.
art. 4, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015
A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.
L’approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste da parte del Consiglio comunale può intervenire solo dopo la verifica regionale di coerenza conclusasi favorevolmente; se l’assenso regionale è subordinato a prescrizioni sostanziali non ancora attuate, il procedimento non è perfezionato.
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.
La sentenza dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse; il dispositivo richiama la lettera b, mentre la motivazione richiama la lettera a.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare un atto amministrativo deve essere personale, concreto e attuale e deve consistere in un’utilità effettiva conseguibile con l’accoglimento del ricorso; non basta una lesione meramente eventuale.
- Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di un piano comunale alla verifica regionale di coerenza, l’approvazione comunale adottata prima del positivo esito della verifica non perfeziona il procedimento né rende il piano efficace, se l’assenso regionale è subordinato a prescrizioni sostanziali ancora inattuate.
- Atti di pianificazione non definitivi e non efficaci, che non modificano attualmente la posizione del ricorrente, non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione concreta e attuale; resta possibile contestare gli atti conclusivi successivi o riproporre le censure quando l’atto acquisti portata lesiva.
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