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Sentenza

Sentenza n. 15892/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento per la declaratoria di nullità ex art. 21 septies Legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a.:. a) del bando di cui al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 33 del 28.02.2023 nella parte in cui all'art. 1 decreta lo scioglimento della riserva per i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che conseguono l'abilitazione entro il 30 giugno 2023, escludendo coloro che sono in possesso di un titolo abilitante e/o idoneo all'accesso già prima della legge 296/2006 che ha chiuso e trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202311709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando ministeriale che disciplinava lo scioglimento della riserva per i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero conseguito l’abilitazione entro il 30 giugno 2023, nella parte in cui escludeva i docenti già in possesso di un titolo abilitante o idoneo prima della legge 296/2006

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e titolari di abilitazione o di un titolo idoneo all’accesso acquisito prima della legge 296/2006, hanno chiesto l’annullamento e la declaratoria di nullità del bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 33 del 28 febbraio 2023, limitatamente alla previsione sullo scioglimento della riserva entro il 30 giugno 2023, contestando l’esclusione della loro categoria, nonché degli atti connessi e conseguenziali. Prima della decisione, il difensore ha depositato una memoria non notificata, dichiarando di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per tutti i ricorrenti e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse e dell’assenza di opposizione delle altre parti, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di illegittimità o nullità del bando. Ha compensato integralmente le spese, in ragione della definizione esclusivamente in rito, delle questioni trattate e del comportamento delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo;

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione e le altre parti non si oppongano.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; quando tale carenza è dichiarata dal ricorrente e non vi è opposizione delle altre parti, il giudice ne prende atto senza esaminare le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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