Sentenza del 23/05/2019 n. 3175 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Provvedimento - motivazione per relationem- art. 7 statuto del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito enuncia il principio giuridico applicabile, ma non contiene gli elementi necessari per ricostruire l'esito concreto della controversia: non sono indicati l'autorità giudicante, le parti con precisione, il dispositivo né l'eventuale annullamento o conferma del provvedimento. Pertanto, il risultato della sentenza non è determinabile sulla base delle sole informazioni disponibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della motivazione per relationem. In particolare, ha sostenuto che l'atto non indicava adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e che, facendo riferimento a un altro atto, quest'ultimo avrebbe dovuto essere allegato al provvedimento richiamante, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente
La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Qualora nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto provvedimento, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della decisione amministrativa e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Il richiamo a un atto precedente è ammissibile solo se tale atto è allegato, oppure se il suo contenuto è comunque integralmente conosciuto e riprodotto secondo i requisiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Un provvedimento tributario deve esporre in modo comprensibile sia i fatti posti a fondamento della pretesa sia le norme applicate.
- La motivazione per relationem non può limitarsi a un rinvio generico a un altro documento: l'atto richiamato deve essere allegato o reso conoscibile in modo completo e verificabile.
- La violazione degli obblighi di motivazione può comportare l'illegittimità o l'annullabilità del provvedimento, soprattutto quando impedisce al contribuente di comprendere la contestazione e di difendersi.
- Per valutare concretamente la validità dell'atto occorre verificare il contenuto del provvedimento, l'eventuale allegazione dell'atto richiamato e se il contribuente ne avesse già piena conoscenza legale.
- Poiché il testo fornito non riporta il dispositivo della sentenza, non è possibile affermare con certezza chi abbia vinto la controversia concreta.
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