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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19734/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La BNL impugnava l'avviso di liquidazione che la obbligava al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la registrazione della sentenza n. 2219/2012 del Tribunale di Roma, relativa a una causa di divisione endoesecutiva promossa dalla stessa BNL come creditore procedente. La banca sosteneva che il pagamento effettuato era avvenuto solo per evitare pregiudizi e non costituiva acquiescenza alla pretesa; inoltre contestava la solidarietà prevista dall'art. 57 d.P.R. n.131/1986, ritenendosi estranea al rapporto sostanziale definito dalla sentenza e dunque non assoggettabile in via solidale all'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il pagamento durante i termini di impugnazione non costituisce di per sé acquiescenza all'imposizione salvo che sussistano inequivoci requisiti di rinuncia; ha però ritenuto infondata la tesi della BNL sulla non soggezione alla solidarietà tributaria. La Corte ha precisato che il creditore procedente che propone la causa divisoria endoesecutiva è parte sostanziale del processo di divisione e, pertanto, soggetto, in via solidale, all'imposta di registro ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986. Ha quindi integrato la motivazione della sentenza impugnata, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri). Le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    art. 54, comma 5; art. 57; art. 53

    art. 54: disposizione richiamata in relazione al pagamento delle imposte e alla registrazione; la Corte conferma che il pagamento non equivale automaticamente ad acquiescenza. art. 57: responsabilità solidale delle "parti in causa" per l'imposta di registro; interpretata nel senso che il creditore procedente che propone la divisione endoesecutiva è "parte in causa" ai fini della solidarietà tributaria. art. 53 (cfr. Cost.): citata nell'ambito del principio di capacità contributiva.

  • Costituzione

    Richiamati per profili di principio (uguaglianza, diritto di difesa e capacità contributiva); la Corte valuta che i diritti costituzionali non impediscono l'applicazione dell'art. 57 DPR 131/1986 quando sussista un coinvolgimento sostanziale nel rapporto definito dalla sentenza.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Citate in relazione ai diritti di partecipazione al giudizio tributario; non mutano la conclusione sulla solidarietà tributaria ex art. 57.

  • Codice di procedura civile

    art. 599, art. 600, art. 601, art. 720, art. 568

    artt. 599-601-601: norme sull'espropriazione e sui beni indivisi e sul giudizio di divisione endoesecutivo; la Corte le usa per spiegare l'autonomia limitata del giudizio divisorio rispetto al processo esecutivo e la rilevanza del ruolo del creditore procedente. art. 720 c.c. (richiamato): disciplina dello scioglimento della comunione. art. 568: metodo di determinazione del valore ai fini della vendita o divisione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'ulteriore importo da versare da parte della ricorrente a titolo di contributo o oneri processuali, secondo la normativa vigente.

Massime di principio

  • Il pagamento delle imposte durante i termini per proporre ricorso non equivale automaticamente ad acquiescenza alla pretesa fiscale; perché valga come rinuncia all'impugnazione è necessaria una dichiarazione espressa o un comportamento inequivoco che manifesti rinuncia.
  • Ai fini dell'imposta di registro prevista dall'art. 57 d.P.R. n.131/1986 conta il coinvolgimento della parte nel rapporto sostanziale definito dalla sentenza, non la mera partecipazione formale al processo; tuttavia il creditore procedente che promuove la causa divisoria endoesecutiva è considerato parte sostanziale e quindi può essere assoggettato in via solidale all'imposta.
  • Nel giudizio di divisione endoesecutivo sussiste una strumentalità necessaria rispetto al processo esecutivo: la divisione è frequentemente il mezzo ordinario per realizzare l'espropriazione dei beni indivisi, con conseguente rilevanza fiscale per chi esercita l'azione.
  • Se si ritiene di avere diritto al rimborso di somme corrisposte a titolo di imposta, la via ordinaria è l'istanza amministrativa di rimborso nei termini previsti, con possibilità di successivo impugnazione giurisdizionale in caso di diniego o silenzio-rifiuto.
  • Strategia difensiva: per sottrarsi alla solidarietà tributaria l'odierna difesa deve dimostrare che la parte è rimasta estranea al rapporto sostanziale definito dalla sentenza (cioè che la decisione non ha inciso sulla sua sfera giuridica), ovvero che la sua partecipazione è puramente formale e priva di effetti patrimoniali riconoscibili dalla pronuncia.

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