Cassazione Penale, Sentenza n. 7680/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 21/06/2022 che, in massa, aveva confermato o modificato le pronunce di primo grado riguardanti più episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reati connessi (tra cui contrabbando e simulazione di reato). Le doglianze sollevate in Cassazione riguardavano principalmente: presunti vizi di motivazione e travisamento della prova; insufficiente valutazione o travisamento delle dichiarazioni dei testi (coimputati e immigrati); presunta incongruenza tra gli accertamenti del riesame/cautelari e la decisione di merito; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche o eccessiva valutazione di aggravanti (tra cui il fine di lucro); errori nell'attribuzione di responsabilità rispetto alla disponibilità e uso del gommone Altamarea; e violazioni del diritto di difesa con riferimento alla ricostruzione degli addebiti. Alcuni ricorsi hanno anche denunciato nullità per mutamento dell'oggetto dell'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Licciardi Angelo, Bouaicha Montsar e Calcara Salvatore (per riproposizione assertiva di questioni di fatto già vagliate in sede di merito o per genericità dei motivi) e ha ritenuto infondati i ricorsi di Bucalo Marco e Barbera Lillo. Ne consegue la conferma, nel suo complesso, della sentenza di merito della Corte d'Appello di Palermo così come motivata: le statuizioni di condanna e di assoluzione operate in appello restano pertanto in piedi nei termini già indicati in quel provvedimento. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili la Cassazione ha altresì disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione, in mancanza di elementi escludenti la colpa, di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione in concorso di persone nel reato; la Corte territoriale ha valorizzato elementi che, a suo giudizio, dimostravano la cooperazione dei ricorrenti nei viaggi illeciti
art. 133 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulle attenuanti generiche: le attenuanti atipiche devono essere ancorate a elementi concreti rinvenibili nel fatto o nella personalità e si valutano con motivazione adeguata
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla presunta mutatio dell'accusa; la Corte ha però ritenuto che non ci sia stata mutazione dei contorni del fatto rilevante
art. 378 cod. pen.
Richiamato per spiegare che il reato di favoreggiamento è perseguibile anche quando la persona favorita non abbia poi commesso il fatto; pertanto l'assoluzione della persona 'favorita' non esclude la punibilità dell'aiutante
art. 533 cod. proc. pen.
come novellato dalla legge n.46/2006
Richiamato nel contesto del criterio che la colpevolezza debba risultare oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ricorda che tale criterio si traduce in verifica della consistenza logica della motivazione
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944
Citato in rapporto alla disciplina storica delle circostanze attenuanti atipiche, per spiegare che tali attenuanti richiedono adeguato substrato motivazionale e non possono essere concesse in modo generico
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per riesaminare il fatto in via nuova: motivi che ripropongono in modo assertivo questioni di fatto già esaminate in merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario individuare e dimostrare un vizio specifico della motivazione (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà) o un errore di diritto, non limitarsi a una diversa lettura plausibile delle prove.
- Elementi processuali dotati di autonoma forza esplicativa (es. tabulati, atti ufficiali, certificazioni dotate di efficacia probatoria) devono essere richiamati con precisione per sostenere tesi di travisamento della prova; la mera incompatibilità astratta non basta.
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede un collegamento esplicito tra gli elementi positivi del fatto o della personalità dell'imputato e la riduzione della pena; la mancata concessione, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile.
- L'aiuto a una persona per eludere le indagini o per la gestione di un mezzo impiegato nel reato può integrare favoreggiamento anche se la persona 'favorita' poi risulta non colpevole; è rilevante l'operatività dell'agevolazione stessa (art. 378 c.4).
- Le contestazioni relative alla mutazione dell'imputazione (art. 522 c.p.p.) devono dimostrare che è mutata la natura oggettiva del fatto rispetto a quanto contestato: la semplice diversa declinazione dei profili oggettivi non determina automaticamente nullità se la condotta descritta resta la stessa.
- Per evitare sanzioni per ricorsi inammissibili, il difensore deve formulare motivi concreti, non generici, e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito, indicando gli atti che secondo lui disarticolano il ragionamento giudiziario.
- In presenza di più episodi distinti (più sbarchi o date diverse) è legittimo che il giudice di merito giunga a esiti differenti rispetto a ciascun episodio quando il 'peso' e la qualità delle prove variano: la diversità di esito non è di per sé contraddittoria.
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