Cassazione Civile, Ordinanza n. 18344/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la medesima sentenza della commissione tributaria provinciale. In un procedimento ricorreva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell'altro l'Agenzia delle Entrate; il contribuente resisteva in entrambi i giudizi. Prima della decisione, il contribuente ha depositato in entrambi i processi un'istanza ai sensi della L. n. 130 del 2022, con la quale chiedeva l'estinzione del giudizio perché la controversia risultava definita. L'istanza era corredata da documentazione attestante il pagamento del dovuto. Non risultava un diniego dell'Amministrazione finanziaria e il concessionario per la riscossione era costituito. La Corte ha quindi esaminato la riunione dei procedimenti, essendo impugnata la stessa sentenza, e la conseguente estinzione richiesta dal contribuente.
La decisione
La Corte ha riunito il procedimento iscritto al n. R.G. 1495/2013 a quello n. R.G. 933/2013 ai sensi dell'art. 335 c.p.c., poiché entrambi avevano a oggetto la medesima sentenza. Ha poi accolto l'istanza di estinzione depositata dal contribuente ex L. n. 130 del 2022, rilevando che la controversia era stata definita e che vi era prova del pagamento del dovuto, in assenza di diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza ha dichiarato estinti i giudizi riuniti, ponendo le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
I procedimenti che impugnano la medesima sentenza devono essere riuniti in un unico giudizio.
L. 130 del 2022
L'istanza del contribuente, corredata dalla prova del pagamento del dovuto e in assenza di diniego dell'Amministrazione, consente la declaratoria di estinzione del giudizio perché la controversia risulta definita.
Massime di principio
- Quando pende in cassazione più di un ricorso avverso la stessa sentenza, i giudizi devono essere riuniti.
- La definizione della controversia tributaria, se documentata con la prova del pagamento e non contrastata da un diniego dell'amministrazione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto nella pronuncia.
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