Cassazione Penale, Ordinanza n. 33446/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendolo invece alla detenzione domiciliare. Nell'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della misura alternativa più ampia rispetto a quella concessa. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva però il decesso del ricorrente, documentato dal difensore. La Corte ha ritenuto che tale evento facesse venir meno l'interesse all'impugnazione, imponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizioni sulle spese. Ha escluso di poter procedere ad annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non condividendo precedenti decisioni richiamate nel testo, perché nel caso di morte del ricorrente cui sia stata negata una misura alternativa alla detenzione viene meno l'interesse all'impugnazione e non ricorre una delle ipotesi dell'art. 620 c.p.p. La decisione impugnata non è quindi stata annullata nel merito, ma il ricorso è stato chiuso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
La Corte lo individua come disposizione applicabile in via analogica alla morte del ricorrente, perché il decesso fa venir meno l'interesse all'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 606 c.p.p.
È richiamato per la decisione del ricorso in camera di consiglio dopo il preliminare esame presidenziale.
art. 620 c.p.p.
La Corte esclude che il caso concreto possa essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi di annullamento senza rinvio previste da questa norma.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione avverso il diniego di una misura alternativa alla detenzione, interviene la morte del ricorrente, viene meno ogni interesse all'impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- In tale ipotesi non è consentito ricondurre la fattispecie alle ipotesi di annullamento senza rinvio previste dall'art. 620 c.p.p., poiché la causa estintiva dell'interesse processuale non coincide con le figure tipiche di annullamento senza rinvio.
- La sopravvenuta morte del ricorrente incide sul piano processuale e non comporta ulteriori statuizioni accessorie, come quelle sulle spese, quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
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