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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 429/2024 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 10.12.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto Carta del docente;

Giustizia amministrativa202500995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 429/2024, relativa al riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona, notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 dicembre 2024, non era stata appellata ed era quindi passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente alla Carta del docente, per l'importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il Ministero era rimasto inerte anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, l'accredito delle somme e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alle spese di lite.

La decisione

Nel corso del giudizio, nel marzo 2026, il Ministero ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata, accreditando sul borsellino elettronico del docente l'importo riconosciuto. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'adempimento sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, poiché l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. La sentenza ha inoltre dato atto dell'adeguamento della liquidazione agli importi recentemente riconosciuti dal Consiglio di Stato in controversie seriali analoghe.

Norme richiamate

  • artt. 114 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante per l'esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato indicato quale presupposto dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il provvedimento giurisdizionale azionato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica, ai fini della regolazione delle spese, l'applicazione del principio di soccombenza virtuale e la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione all'attribuzione di una prestazione pecuniaria o equivalente, l'esecuzione può realizzarsi anche mediante l'accredito dell'importo dovuto sullo strumento elettronico previsto per la fruizione della prestazione, quando ciò attua integralmente il comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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