Sentenza n. 6616/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento del 9 luglio 2025, con cui il Questore di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (comunicato in data 15 dicembre 2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, munito di visto per lavoro subordinato e regolarmente entrato in Italia, deduceva di avere stipulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time e di avere presentato tempestivamente la domanda di permesso di soggiorno mediante kit postale. Sosteneva che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non fosse imputabile a propria inerzia, ma all'omessa convocazione o gestione procedimentale da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione e al comportamento del datore di lavoro. Invocava il legittimo affidamento maturato in buona fede, l'assenza di pericolosità sociale e chiedeva, in via alternativa, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. L'Amministrazione chiedeva il rigetto, evidenziando il mancato completamento dell'iter previsto per l'ingresso e il soggiorno dello straniero lavoratore subordinato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento questorile. La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura costituisce il mancato perfezionamento di un passaggio necessario della procedura e rende l'atto della Questura dovuto e vincolato. La presentazione della domanda mediante kit postale non può sostituire la previa sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore e del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. L'eventuale imputabilità dell'omissione alla Prefettura o al datore di lavoro è stata ritenuta inconferente ai fini della legittimità del diniego, poiché non consente di ottenere un permesso di lavoro in deroga né fonda i presupposti per il permesso per attesa occupazione. In caso di inerzia della Prefettura, il rimedio sarebbe stato l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non la diretta formalizzazione della domanda presso la Questura. Il Collegio ha richiamato la funzione delle prescrizioni sui flussi d'ingresso, dirette a garantire il tempestivo controllo e l'identificazione dello straniero, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un passaggio necessario della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; in sua assenza la Questura esercita un potere vincolato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa della disciplina del primo ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce alla Prefettura competente i controlli e gli adempimenti procedurali connessi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno; l'eventuale inerzia deve essere contestata nei confronti di tale procedimento.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare l'iter amministrativo necessario per l'ingresso e il soggiorno dello straniero lavoratore subordinato.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
In caso di inerzia della Prefettura, il rimedio esperibile è l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per l'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone il completamento dell'iter previsto dalla disciplina dell'ingresso dei lavoratori stranieri, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione da parte del lavoratore e del datore di lavoro.
- In mancanza della sottoscrizione del contratto di soggiorno, la Questura può dichiarare irricevibile o comunque non accoglibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno, trattandosi di un'attività vincolata e non di una valutazione discrezionale.
- L'eventuale inerzia o disfunzione della Prefettura nella convocazione o nella gestione della procedura non consente di derogare ai requisiti normativi del primo rilascio del permesso di soggiorno e non legittima la presentazione diretta della domanda presso la Questura come sostitutiva dell'iter prescritto.
- Quando l'omissione procedimentale è imputata all'inerzia della Prefettura, il rimedio processuale appropriato è l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., anziché la richiesta di rilascio diretto del permesso in deroga alla procedura prevista.
- Il mancato completamento dell'iter autorizzatorio per l'ingresso come lavoratore subordinato esclude, secondo la decisione, anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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