Cassazione Penale, Sentenza n. 4928/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per Turboli per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e per una cessione di stupefacenti (capo 51). Quattro motivi: 1) insufficiente gravità indiziaria sul delitto associativo, con critica della valenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni; 2) mancata prova della cessione contestata e omessa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 3) mancata retrodatazione della durata della custodia cautelare al precedente titolo custodiale emesso nel procedimento denominato "Reset" (contestazione dell'esclusione della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.); 4) carenza di motivate esigenze cautelari e scelta della misura, tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore Barone sul presunto allontanamento dall'attività delittuosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi, secondi e quarti motivi, ritenendoli o generici o inerenti a valutazioni di merito riservate al giudice di merito o comunque manifestamente infondati. Ha invece accolto il terzo motivo sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della mancata retrodatazione e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sul solo punto, disponendo che il Tribunale spieghi se e perché gli elementi già presenti nel procedimento "Reset" fossero o non fossero sufficienti a giustificare la misura. Per il resto ha mandato la cancelleria e dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione dei termini di custodia fra procedimenti distinti opera solo se i fatti della successiva misura risultano desumibili dagli atti del procedimento precedente già prima del rinvio a giudizio; non basta la mera disponibilità dell'informativa, ma serve un compendio indiziario di gravità e completezza tale da giustificare la misura.
art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 5
La possibilità di riqualificare il fatto nella forma meno grave (ipotesi di cui al comma 5) richiede una motivazione chiara; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio delineato fosse compatibile solo con un contesto organizzato, escludendo implicitamente la fattispecie lieve.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, sulla continuazione dell'attività criminale e sul pericolo di reiterazione può legittimare la misura cautelare; il giudice di merito ha correttamente valorizzato tale presunzione riguardo alle esigenze cautelari.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale per il nuovo giudizio dopo annullamento parziale della decisione cautelare; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Le censure sulla gravità indiziaria basate su mera rivalutazione delle prove sono difficilmente ammissibili in Cassazione: questa controlla errori di diritto e vizi logico-formali, non rivaluta il merito probatorio.
- Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare fra procedimenti distinti (art. 297, comma 3 c.p.p.) non è sufficiente che i fatti siano menzionati in una informativa: è necessario che il fascicolo precedente contenga un compendio indiziario di gravità e completezza che, già prima del rinvio a giudizio, consentisse una valutazione prognostica meditabonda idonea a giustificare la misura.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in termini meno gravi (es. comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990) deve essere affrontata con argomentazioni specifiche; il giudice può ritenere implicitamente incompatibile la ricostruzione più lieve quando il quadro probatorio delinei un contesto organizzato.
- Le doglianze sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura spesso si scontrano con le presunzioni di legge (art. 275, comma 3) e con valutazioni di merito del giudice di merito; in Cassazione vince chi dimostra vizi di diritto o motivazioni illogiche e non chi prospetta alternative di fatto.
- Se la Cassazione annulla per carenza motivazionale su un punto specifico rinvia al giudice di merito per un supplemento di motivazione: il nuovo giudizio deve esplicitare perché gli elementi già esistenti nel fascicolo precedente erano o non erano idonei a giustificare la misura.
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