Cassazione Penale, Sentenza n. 20686/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino lamentando: 1) violazione di legge per aver ritenuto tempestiva la querela della compagnia assicurativa del 6 maggio 2015, mentre la stessa avrebbe avuto conoscenza della presunta frode sin dal 11 dicembre 2014; 2) inosservanza di norme processuali per la revoca, in udienza, dell'ammissione di un teste di accusa senza aver interpellato la difesa; 3) vizio di motivazione per apparente illogicità e mancata risposta alle argomentazioni difensive, in particolare riguardo alla consulenza tecnica prodotta e alla dimostrazione del danno; 4) vizio motivazionale circa il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, confermando la pronuncia di merito. Ha condiviso che la querela era tempestiva perché la compagnia ebbe certezza della contraffazione solo dopo le indagini (relazione ispettiva dell'11/3/2015). Ha ritenuto inammissibile la censura sulla revoca dell'ammissione del teste poiché la difesa, presente in udienza, non si oppose e quindi ha perduto la facoltà di eccepire il vizio successivamente. Ha escluso il sindacato di merito sulla valutazione delle prove e sulle attenuanti, ritenendo che le valutazioni dei giudici di merito fossero logiche e ancorate al materiale probatorio, non sindacabili in Cassazione. Per questi motivi ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per le ipotesi di nullità e vizi di motivazione e per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto i rilievi del ricorrente generici e aspecifici, quindi inammissibili ai sensi delle norme che disciplinano le ipotesi di gravame consentite in sede di legittimità
art. 190, comma 3 e art. 495, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle formalità di ammissione dei testi e alla possibilità di revoca: la Corte ha ritenuto che la mancata opposizione della difesa in udienza abbia determinato la decadenza della facoltà di eccepire la revoca successivamente
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Norma richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata rispettata (ricorso trattato con contraddittorio scritto)
art. 124 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla decadenza/termine per proporre querela: la Corte ha interpretato la tempestività secondo il principio che la querela è tempestiva quando il deceptus è in grado di conoscere in modo certo tutti gli elementi costitutivi del reato
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per l'eventuale somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono profili di colpa nella proposizione
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato per l'ordine di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non rispettassero l'adeguato livello di specificità richiesto
Massime di principio
- In presenza di doppia condanna conforme (primo e secondo grado), la Cassazione limita il sindacato di merito: non può sostituirsi ai giudici di merito per una nuova valutazione delle prove se non è indicato un travisamento specifico e manifesto delle risultanze probatorie
- I motivi di ricorso devono essere specifici e dettagliati; censure generiche o meramente ripetitive dei motivi di gravame sono inammissibili
- La tempestività della querela va valutata dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi del reato; ipotesi di mera supposizione non bastano a dichiarare la querela tardiva
- La mancata opposizione in udienza alla revoca o ad atti processuali comporta la perdita della facoltà di eccepire il vizio in seguito (decadenza/forfait processuale)
- Le valutazioni sulla fede pubblica dei documenti, sulla contraffazione e sulla consistenza del danno sono di pertinenza dei giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo macroscopici travisamenti
- Proporre ricorso manifestamente generico o infondato può comportare la condanna alle spese, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e il rimborso delle spese della controparte
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