Sentenza n. 86/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento a. della nota prot. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Chiavari II (“applicazione criteri di precedenza in caso di eccedenza cl. 1^ scuola primaria di Sampierdicanne”); b. della nota prot. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Chiavari II (“Determina graduatoria di precedenza iscrizioni alla cl. 1^ a.s. 2025/2026 – scuola primaria di Sampierdicanne”); c. della relativa graduatoria di iscrizione alla scuola primaria statale di Sampierdicanne per l’anno scolastico 2025/2026; d. di ogni atto presupposto, connesso, e/o conseguente, tra cui: - la delibera del Consiglio di Istituto-OMISSIS-; - i criteri di priorità nel caso di eccedenza per le iscrizioni alle classi 1^ dell’a.s. 2025/2026, approvati con la predetta delibera; - il Regolamento di Istituto, aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18.12.2024, art. 111; - la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 25.2.2025, con cui l’Istituto ha richiesto ai ricorrenti -OMISSIS-di indicare una sede alternativa; - la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 25.2.2025, con cui l’Istituto ha richiesto ai ricorrenti -OMISSIS-di indicare una sede alternativa; - la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 3.3.2025, di presa in carico della domanda di iscrizione del figlio minore dei ricorrenti -OMISSIS-presso la scuola elementare “Solari”; - la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 3.3.2025, di presa in carico della domanda di iscrizione del figlio minore dei ricorrenti -OMISSIS-presso la scuola elementare “Solari”; nonché - per il riconoscimento della ammissione ed iscrizione alla prima classe della scuola primaria statale di Sampierdicanne per l’anno scolastico 2025/2026 e l’inserimento nella relativa graduatoria degli alunni -OMISSIS-, in posizione utile per l’iscrizione; - nonché, con istanza per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari ex art. 59 C.p.a. del 9.6.2025 per la corretta e completa esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale -OMISSIS- con nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Criteri di precedenza, graduatoria e atti conseguenti relativi all'iscrizione alla prima classe della scuola primaria statale di Sampierdicanne per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le note dell'istituto comprensivo relative all'applicazione dei criteri di precedenza e alla determinazione della graduatoria per le iscrizioni, la graduatoria stessa, la delibera del Consiglio di istituto, i criteri di priorità approvati, il regolamento di istituto e le comunicazioni con cui era stata richiesta l'indicazione di una sede alternativa e presa in carico l'iscrizione presso un'altra scuola. Hanno inoltre chiesto il riconoscimento dell'ammissione e dell'iscrizione dei minori alla prima classe della scuola primaria di Sampierdicanne, nonché l'esecuzione di un'ordinanza cautelare con nomina di un commissario ad acta. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
A seguito dell'istanza del 2 dicembre 2025 con cui la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio sono state compensate. Le spese di verificazione, inizialmente poste provvisoriamente a carico del Ministero, sono state ripartite definitivamente in misura uguale tra le parti, con liquidazione demandata a separato decreto. La ripartizione è stata giustificata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, dalla particolarità della vicenda e dal contenuto delle plurime ordinanze adottate nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
esecuzione dei provvedimenti cautelari
La parte ricorrente aveva chiesto l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e la nomina di un commissario ad acta; la sentenza non esamina nel merito tale istanza, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle circostanze concrete della controversia.
- Le spese di verificazione, provvisoriamente poste a carico di una parte nel corso dell'istruttoria, possono essere definitivamente ripartite dal giudice anche in misura paritaria, tenendo conto della sopravvenuta carenza di interesse, della particolarità della vicenda e dello sviluppo processuale risultante dalle ordinanze adottate.
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