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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32047/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Lo studio legale tributario aveva impugnato l'iscrizione a ruolo e le cartelle esattoriali deducendo la nullità o irregolarità della notificazione dell'atto presupposto. In particolare sosteneva che la notifica non fosse stata eseguita nel domicilio fiscale corretto né presso la sede dello studio, ma presso un precedente indirizzo in via Durini, e per di più a una persona diversa dal legale rappresentante. Con il ricorso per cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza regionale che aveva ritenuto rituale la notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notifica eseguita presso la sede effettiva anche se diversa da quella legale, poiché i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva ex art. 46 c.c.; per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione. Nel caso concreto, la notifica era avvenuta nel precedente domicilio e lì era stata trovata una persona che si era qualificata come impiegata dello studio, sicché la CTR aveva correttamente ritenuto non decisivo il cambio formale di sede e presumibile la legittimazione alla ricezione. Inoltre, la CTR aveva accertato in fatto l'invio di un'ulteriore raccomandata del 17 luglio 2014, senza specifiche contestazioni del ricorrente; tale accertamento non era censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    art 60 del DPR 1973 nr 600

    è richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte esclude la sua violazione perché la notifica è stata ritenuta valida nel luogo effettivamente riconducibile al destinatario.

  • art. 145 c.p.c.

    per la notificazione alle persone giuridiche, la Corte ribadisce che la validità può fondarsi anche sulla sede effettiva quando sia accertata e il destinatario vi risulti concretamente reperibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art 360, primo comma nr 3 c.p.c.

    la doglianza viene proposta come vizio di violazione di legge.

  • art. 46 c.c.

    la sede effettiva, se diversa da quella legale, può essere considerata dai terzi come sede della persona giuridica, con conseguente validità della notifica eseguita presso di essa.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del soccombente.

Massime di principio

  • In tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica eseguita presso la sede effettiva è valida anche se diversa dalla sede legale, purché la sede effettiva sia concretamente accertata.
  • Per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui si svolgono stabilmente le attività amministrative e di direzione dell'ente, con presenza dei suoi organi o dipendenti.
  • Quando la notificazione avvenga presso un luogo riconducibile all'organizzazione del destinatario e sia ricevuta da persona che si presenti come addetta alla ricezione, il mutamento formale di domicilio o sede non è di per sé decisivo.
  • In caso di contestazione della sede effettiva, l'onere di provarne l'esistenza grava sul notificante.
  • Gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito e non specificamente censurati non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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