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Sentenza

Sentenza n. 4014/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202510346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto dell’amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di definizione del procedimento per il visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero e dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad, lamentando sia la mancata fissazione di un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria e la trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly, sia la mancata conclusione del procedimento con il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha fissato l’appuntamento richiesto. Il ricorrente sosteneva quindi l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di visto entro il termine previsto dalla normativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell’appuntamento, poiché nelle more del giudizio l’appuntamento è stato concesso e il ricorrente ha ottenuto quanto richiesto, ossia la possibilità di presentare formalmente la domanda di visto. Il giudice ha precisato che il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 349/1999, decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento; resta comunque fermo l’obbligo dell’amministrazione di fissare celermente l’appuntamento richiesto. La domanda relativa alla conclusione del procedimento e al rilascio del visto è stata dichiarata inammissibile, perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di 90 giorni e, pertanto, non sussisteva ancora un’inerzia giuridicamente rilevante. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell’ingente flusso di domande gravante sull’Ambasciata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    termine di 90 giorni per provvedere

    Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda formalizzata; prima di tale momento non può configurarsi l’inerzia relativa alla definizione della domanda, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di fissare celermente l’appuntamento necessario alla presentazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso, il termine per la conclusione dell’istruttoria decorre dalla presentazione formale della domanda e non dalla preiscrizione universitaria o dalla richiesta di appuntamento.
  • L’amministrazione consolare è tenuta a fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando tale appuntamento costituisce il presupposto necessario per formalizzare la domanda di visto.
  • La domanda giudiziale diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, alla data di proposizione del ricorso, la domanda non è stata ancora formalmente presentata e non è quindi iniziato il termine per provvedere.
  • La fissazione dell’appuntamento nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda volta a consentire la presentazione della domanda di visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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