Sentenza n. 78/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2024 resa il 19/06/2024 dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 3642/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta Docente, per il corrispondente valore relativo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto esperibile l’azione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha accertato che il Ministero non aveva eseguito il comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti stabiliti dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inadempienza e ponendo il compenso di euro 500 a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento effettivo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Le spese del giudizio, liquidate in euro 700 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso per l’ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal TAR insieme alla definitività del titolo giudiziale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro può essere iniziata dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla PA.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora è applicabile anche alle condanne pecuniarie; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 2697 c.c.
Grava sull’Amministrazione obbligata l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo, quale l’avvenuto adempimento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Individua i limiti applicabili alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali riconosciuti dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia eseguito il comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento o all’attribuzione di un valore economico, l’amministrazione deve dimostrare l’eventuale fatto estintivo dell’obbligazione, compreso l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- La mancata esecuzione del giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche ai giudizi di ottemperanza relativi a somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, una penalità di mora pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e prosegue fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato, secondo quanto stabilito dal giudice.
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