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Sentenza

Sentenza n. 5413/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato Formatosi sulla sentenza n. 3566/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 35756/2022, pubblicata in data 05/04/2023, notificata in data 02/07/2023, passata in giudicato, con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 3566/2023, relativa alla restituzione di trattenute stipendiali per il servizio svolto all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 3566/2023, che aveva dichiarato illegittime le trattenute stipendiali corrispondenti all'ex indennità integrativa speciale, riconosciuto il diritto alla percezione integrale dello stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all'estero e condannato il Ministero alla restituzione delle somme trattenute, nella misura di euro 532,01 mensili fino alla data di deposito del ricorso. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva dimostrato né chiarito di avere eseguito la sentenza. Il giudice dell'ottemperanza ha ritenuto non sindacabili, in questa sede, i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata inoltre applicata l'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità decorrerà soltanto dall'eventuale mancato rispetto del termine fissato nel dispositivo ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, anche su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del debitore e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può accogliere la domanda e ordinare l'attuazione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto della pronuncia passata in giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice della cognizione.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall'eventuale inosservanza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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