Sentenza del 26/10/2015 n. 1654 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Tassa di concessione regionale per lo svolgimento di attività medica prevista dall'art. 196, comma 3, T.U. delle leggi sanitarie, applicabile ai possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, la quale costituisce un tributo proprio ( un tempo, dello Stato ed oggi della Regione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza né l'esito del ricorso. È tuttavia ricavabile il principio secondo cui la tassa trova fondamento nell'attività ispettiva e autorizzatoria pubblica relativa agli apparecchi radiologici, anche quando siano impiegati per scopi diversi da quello terapeutico.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della tassa di concessione regionale prevista dall'art. 196, comma 3, del Testo unico delle leggi sanitarie ai possessori di apparecchi radiologici utilizzati anche per finalità diverse da quella terapeutica. La tassa è qualificata come tributo proprio, originariamente statale e successivamente regionale, connesso all'attività amministrativa di autorizzazione e ispezione degli apparecchi e dei locali. La sua giustificazione risiede nel ristoro dei costi sostenuti dall'amministrazione per effettuare i controlli periodici sulla conformità degli impianti, sulla loro efficienza e sicurezza e sul rispetto degli scopi e delle prescrizioni dichiarati.
Norme richiamate
Art. 196, comma 3, del Testo unico delle leggi sanitarie
Prevede la tassa di concessione regionale collegata allo svolgimento dell'attività medica e applicabile ai possessori di apparecchi radiologici, anche se utilizzati per finalità diverse da quella terapeutica.
Regio decreto n. 145 del 1935
Disciplina le ispezioni degli stabilimenti, istituti, gabinetti e ambulatori nei quali sono utilizzate sostanze radioattive o raggi X, individuando l'attività di controllo amministrativo che giustifica il prelievo.
Art. 4 del Regio decreto n. 145 del 1935
sono ispezionati dal medico provinciale
Stabilisce l'ispezione periodica, oggi riconducibile alle competenti strutture del servizio sanitario regionale, dei luoghi in cui sono utilizzate sostanze radioattive o raggi X.
Art. 7 del Regio decreto n. 145 del 1935
Definisce il contenuto dei controlli: verifica della corrispondenza degli apparecchi denunciati, della regolarità tecnica degli impianti, della loro efficienza e sicurezza, nonché dell'utilizzo per gli scopi dichiarati e del rispetto delle prescrizioni di legge.
Massime di principio
- Una tassa di concessione o di ispezione può essere dovuta non solo quando l'attività privata produce direttamente un vantaggio economico, ma anche quando l'amministrazione esercita un'attività specifica di autorizzazione, vigilanza o controllo.
- Per stabilire se il tributo sia applicabile occorre verificare la presenza dell'apparecchiatura o dell'attività soggetta a controllo, non esclusivamente la finalità concreta perseguita dall'utilizzatore.
- La legittimazione del prelievo dipende dal collegamento con un'attività amministrativa effettiva e individuabile, come ispezioni periodiche, controlli di sicurezza e verifica della conformità degli impianti.
- Quando la normativa trasferisce la competenza dallo Stato alla Regione, il tributo può assumere natura di tributo regionale senza perdere il presupposto originario fondato sull'autorizzazione e sull'attività ispettiva.
- Il testo fornito non consente di ricostruire con certezza parti, esito e dispositivo della specifica causa; per individuare il vincitore processuale occorre consultare la parte dispositiva della sentenza.
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