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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza Tribunale di Pesaro - Sez. Lavoro n. 312/2025

Giustizia amministrativa202600331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, quando la sentenza sia stata notificata all'Amministrazione e siano decorsi 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
  • L'Amministrazione è inottemperante quando non dà esecuzione a un giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria, anche se si costituisce formalmente nel giudizio senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato, direttamente o tramite funzionari delegati e con il supporto delle strutture amministrative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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