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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 6747 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Per l’anno d’imposta 2005, l’Agenzia aveva accertato maggiori ricavi sulla base degli studi di settore, determinando un reddito d’impresa di 38.938 euro, a fronte della perdita dichiarata di 24.069 euro, con effetti ai fini IRES, IRAP e IVA. Dopo che la CTP di Foggia aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Puglia aveva parzialmente riformato la decisione riducendo al 50% i maggiori ricavi, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, per asserita inversione dell’onere della prova, e vizio di motivazione sulla rilevanza della presunta conflittualità tra i soci e del cambio di gestione rispetto al calo della redditività.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 28 febbraio 2017 depositata il 15 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale erano incompatibili e formulate in modo sovrapposto, senza consentire di distinguere chiaramente i rispettivi profili; la Corte non può essere chiamata a separare essa stessa le diverse doglianze. La pronuncia della CTR, che aveva ridotto al 50% i maggiori ricavi accertati, resta quindi ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c. (regola di chiarezza dei motivi di ricorso)

    Orbene, tali formulazioni costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall'art. 366-bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall'obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall'altro, ammetterne l'ammissibilità significherebbe affidare alla corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

    I motivi di ricorso devono essere esposti con chiarezza e tenuti distinti quando riguardano censure diverse. È inammissibile una formulazione sovrapposta che costringa la Corte a ricostruire e separare le doglianze.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure riconducibili a distinti vizi devono essere formulate in modo chiaro e autonomo; la loro sovrapposizione può determinare l’inammissibilità del motivo.
  • Non spetta alla Corte di cassazione ricavare da un motivo confuso i singoli profili di censura che la parte avrebbe dovuto identificare e argomentare separatamente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione impugnata; le spese possono non essere liquidate quando la controparte è rimasta intimata.

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