Sentenza n. 515/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determina GA n. 217/2025/RA.RI del 30 dicembre 2025, con la quale l’amministratore unico di FRZ s.r.l. ha affidato alla controinteressata, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2023 n. 36, il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) prodotti nel Comune di Formia (CIG B9D5A8E8DF); - quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento del susseguente contratto stipulato il 30 dicembre 2025 tra la stazione appaltante e la controinteressata, conosciuto il 22 febbraio 2026 in seguito a deposito agli atti del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023, del servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Formia, nonché il successivo contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'affidamento diretto del servizio alla controinteressata e, con motivi aggiunti, il contratto stipulato in esecuzione dell'affidamento. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023 e dei principi di buona fede e trasparenza, sostenendo che la tariffa dell'affidataria fosse non aggiornata, comprendesse indebitamente l'ecotassa e un adeguamento ISTAT futuro e fosse meno attendibile rispetto alla propria; 2) violazione dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, per l'utilizzo di informazioni tariffarie già ritenute false o fuorvianti in una precedente controversia; 3) violazione dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere per travisamento e violazione della concorrenza, perché anche l'impianto della ricorrente sarebbe stato operativo e idoneo a trattare i rifiuti nell'ATO di Latina; 4) violazione degli artt. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023 e 182-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006, per inosservanza del principio di prossimità. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione di alcune deliberazioni ARERA e la mancata applicazione del metodo tariffario MT-2.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando anzitutto il terzo motivo senza decidere previamente le eccezioni sulla legittimazione e sull'interesse a ricorrere. Ha ritenuto legittimo l'affidamento diretto perché il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti individua, per l'ATO di Latina, esclusivamente l'impianto della controinteressata quale struttura destinata al trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati. L'impianto della ricorrente, pur incluso in un elenco regionale di impianti minimi operativi, può operare soltanto in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, finché il piano regionale non venga modificato. Inoltre, il regime pubblicistico della tariffa, soggetta ad approvazione e revisione regionale, impedisce agli operatori di competere mediante offerte al ribasso. Ne deriva l'assenza di concorrenza per motivi tecnici richiesta dall'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023. Rigettato il terzo motivo, il Collegio ha dichiarato improcedibili il primo, il secondo e il quarto motivo, nonché i motivi aggiunti, perché la ricorrente non conservava un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestare ulteriori profili dell'affidamento, essendo comunque esclusa dalla possibilità di competere per il servizio. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa quando l'amministrazione dimostri rigorosamente l'impossibilità di rivolgersi indistintamente al mercato per l'assenza di concorrenza dovuta a motivi tecnici. Se sono individuati più potenziali fornitori, è necessaria almeno una gara informale.
artt. 196 e 199 d.lgs. 152/2006
I rifiuti urbani indifferenziati devono essere trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico individuati dal piano regionale per l'ATO nel quale sono prodotti.
art. 7 l. reg. Lazio 27/1998
La modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti, atto di competenza del Consiglio regionale, è necessaria per includere a pieno titolo un impianto nel sistema pianificato; un atto dirigenziale non può prevalere sulla previsione del piano.
art. 182-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006
La relativa censura sul principio di prossimità è stata dichiarata improcedibile, poiché il rigetto del motivo principale sull'assenza di concorrenza ha escluso l'interesse attuale della ricorrente.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
La relativa censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale, in conseguenza della legittimità dell'affidamento diretto.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La censura relativa alle informazioni tariffarie ritenute fuorvianti è stata dichiarata improcedibile perché, esclusa la possibilità della ricorrente di competere per il servizio, non residuava un interesse attuale al suo esame.
artt. 24 e 111 Cost.
Consentono di decidere la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche logicamente subordinata, in applicazione del principio della ragione più liquida e per esigenze di economia e celerità processuale.
art. 3, commi 24-41, l. 549/1995
La disciplina dell'ecotassa è richiamata nel contesto delle contestazioni tariffarie, dichiarate improcedibili per effetto del rigetto della censura relativa all'assenza di concorrenza.
Massime di principio
- L'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023 costituisce un'eccezione al principio di pubblicità e massima concorrenza; l'amministrazione deve dimostrare con particolare rigore che il servizio può essere fornito da un solo operatore per motivi tecnici.
- Nel settore del trattamento dei rifiuti, l'individuazione degli impianti legittimati a servire un determinato ATO dipende dalle previsioni vincolanti del piano regionale di gestione dei rifiuti. L'inclusione di un impianto in un elenco di strutture minime operative non equivale, da sola, alla sua piena inclusione nel fabbisogno ordinario dell'ATO, potendo giustificarne l'utilizzo soltanto in via sussidiaria o emergenziale.
- Quando il piano regionale individua un solo impianto per il trattamento dei rifiuti di un determinato ATO e il corrispettivo del servizio è una tariffa pubblicistica approvata o revisionata dall'amministrazione, l'assenza di concorrenza può derivare da motivi tecnici oggettivi, direttamente riconducibili alla disciplina pubblicistica di settore.
- Se il provvedimento amministrativo è plurimotivato e una delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto risulta legittima, il rigetto della censura relativa a tale ragione rende improcedibili, per carenza di interesse attuale, le ulteriori censure rivolte contro motivazioni concorrenti.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare direttamente la questione di più agevole soluzione e definire il giudizio senza decidere previamente le questioni preliminari di legittimazione o interesse a ricorrere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →