Sentenza n. 3650/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento quanto al ricorso n. 753 del 2026: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6346/2025, depositata e resa pubblica il 18.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19444/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026. quanto al ricorso n. 785 del 2026: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6346/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19444/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026 quanto al ricorso n. 824 del 2026: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6346/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 18.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19444/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per l'ottemperanza, poi riuniti per connessione oggettiva, chiedendo l'esecuzione della medesima sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli. Il titolo aveva accertato il diritto di ciascun ricorrente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, per periodi scolastici diversi e per importi complessivi rispettivamente di 500, 2.000 e 3.000 euro. I ricorrenti hanno dedotto la mancata impugnazione della sentenza civile, la sua rituale notificazione al Ministero il 2 ottobre 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di adempimento, la corresponsione delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi perché diretti all'esecuzione del medesimo titolo giudiziale e li ha accolti nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., volta a ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Non essendo stata provata l'esecuzione della sentenza civile, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza civile previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'inerzia amministrativa impediscono al Ministero di avvalersi del proprio inadempimento. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di adottare gli atti contabili e di spesa necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare il mancato adempimento. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 900 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato verificato come decorrente dalla notificazione della sentenza civile al Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, la cui fruizione era stata riconosciuta dal giudicato civile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione di conformarsi al decisum.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e siano decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile e il ritardo non sia imputabile al creditore.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile nell'ambito dell'ottemperanza quando sussista l'inadempimento dell'amministrazione; il commissario può essere incaricato di svolgere le fasi di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'applicazione delle astreintes nell'ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
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