Sentenza n. 8010/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento del D.M. del Ministero dell’Interno del 8.11.2021, notificato in data 14.01.2022, di rigetto della domanda concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Ha dedotto la genericità e l'insufficienza della motivazione, la violazione di legge e l'eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse fondato su formule apodittiche e non corredate da elementi concreti, tali da impedire un'effettiva difesa e il contraddittorio. Ha inoltre ipotizzato che l'esito negativo potesse dipendere dall'omonimia o assonanza del proprio cognome con quello di un terrorista coinvolto negli attentati del Bataclan, precisando che precedenti accertamenti della Digos nei suoi confronti si erano conclusi con il riconoscimento dell'errore. Ha valorizzato l'assenza di provvedimenti di espulsione o di altre misure di pubblica sicurezza, la propria condotta irreprensibile, la stabilizzazione sociale, familiare e lavorativa e i meriti sportivi conseguiti in Italia. Il Ministero ha difeso la legittimità del diniego, richiamando la natura riservata degli atti informativi posti a fondamento dell'istruttoria. A seguito di ordinanza istruttoria, la documentazione riservata è stata acquisita dal giudice e resa visionabile al difensore con modalità idonee a preservarne la segretezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, riconducibile a un atto di alta amministrazione: il decorso del periodo decennale di residenza costituisce soltanto il presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla naturalizzazione. L'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, la sua condotta, le condizioni lavorative, economiche e familiari e, soprattutto, la compatibilità della sua stabile appartenenza con la sicurezza e i valori fondamentali della Repubblica. Nel caso concreto, l'attività informativa degli organismi di sicurezza aveva evidenziato un rapporto di amicizia del richiedente con un soggetto ritenuto referente in Italia di un movimento estremista riconducibile a un'organizzazione terroristica jihadista coinvolta in attentati. Il giudice ha ritenuto prevalente l'interesse alla sicurezza nazionale rispetto all'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza e ha riconosciuto all'Amministrazione la possibilità di adottare una soglia preventiva avanzata, fondata su una prognosi probabilistica e su un grado attendibile di verosimiglianza, senza necessità di una condanna penale, di precedenti giudiziari o della prova di un pericolo certo. La motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente, poiché la maggiore disclosure degli elementi informativi avrebbe potuto compromettere le fonti, le indagini e la sicurezza degli operatori. Il diritto di difesa è stato considerato salvaguardato dall'ostensione giudiziale della documentazione riservata, disposta con cautele dal Collegio. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica estrinseca dell'esistenza di un'istruttoria sufficiente, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione ministeriale con una diversa valutazione di merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 52 Cost.
La sicurezza dello Stato-comunità, la sua integrità e la sua indipendenza costituiscono interessi di rango elevato, idonei a prevalere sull'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, è un provvedimento ampiamente discrezionale e di alta amministrazione: il requisito della residenza legale decennale consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla naturalizzazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può negare lo status civitatis sulla base di una prognosi preventiva e probabilistica relativa a possibili rischi per la sicurezza della Repubblica; non è necessario che sussistano condanne penali, precedenti giudiziari o la prova di un pericolo certo, potendo assumere rilievo anche specifiche frequentazioni o contiguità con ambienti estremisti.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante una motivazione sintetica o per relationem, se la disclosure integrale potrebbe compromettere fonti, indagini o la sicurezza degli operatori.
- L'esigenza di difesa del richiedente rispetto a informazioni riservate può essere soddisfatta mediante l'ostensione della documentazione al giudice e, con le cautele necessarie, al difensore nel processo, senza imporre all'Amministrazione la divulgazione integrale degli elementi nell'atto amministrativo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza resta estrinseco e non può sostituire la valutazione ministeriale di merito; il controllo riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Nel bilanciamento tra l'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza e la sicurezza della comunità nazionale, quest'ultima può prevalere in ragione delle conseguenze tendenzialmente irreversibili dell'attribuzione dello status civitatis e della necessità di una tutela preventiva avanzata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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