Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8333/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, perché il G.i.p. non ha osservato l'obbligo di fissare l'udienza camerale per il giudizio di opposizione come previsto dalle norme speciali applicabili alla restituzione/confisca dei beni. La Corte ha disposto il rinvio al G.i.p. del Tribunale di Asti per un nuovo giudizio tenuto in contraddittorio (con fissazione dell'udienza camerale).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imbrenda aveva chiesto la restituzione di beni sequestrati (istanza del 27/03/2024). Con decreto del 19/06/2024 il G.i.p. aveva dichiarato l'istanza inammissibile per tardività. La Corte di cassazione, con sentenza n. 45571/2024, aveva riqualificato il ricorso come opposizione e rimandato gli atti al G.i.p. per celebrare il relativo giudizio. Il G.i.p., tuttavia, ha confermato l'inammissibilità mediante ordinanza adottata senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza il necessario contraddittorio camerale. Il ricorrente ha dedotto nullità del provvedimento per mancata attivazione del contraddittorio camerale previsto per le opposizioni ex art. 666 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    L'ordinanza resa in sede esecutiva deve essere adottata secondo le forme dell'art. 666; il giudice è tenuto a fissare l'udienza camerale per l'esame dell'opposizione e a assicurare il contraddittorio, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    Le disposizioni speciali relative a confisca e restituzione dei beni sequestrati si applicano in sede esecutiva; esse incidono sulle modalità decisionali e di impugnazione (comunicazione/ notifica dell'ordinanza e possibilità di proporre opposizione).

  • art. 676 cod. proc. pen., comma 1

    Norma richiamata quale disciplina speciale applicabile alle questioni esecutive relative ai beni sequestrati; contribuisce a definire il regime procedurale (comunicazione/notifica e rimedi) cui attenersi nella fase esecutiva.

Massime di principio

  • Quando si tratta di restituzione o confisca di beni sequestrati, si applicano le disposizioni speciali degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p.: il giudice deve provvedere con ordinanza comunicata e notificata alle parti interessate
  • Avverso l'ordinanza adottata in sede esecutiva sulle restituzioni/confische è esperibile l'opposizione davanti allo stesso giudice entro 15 giorni dalla comunicazione o notifica; un ricorso proposto direttamente in Cassazione può essere riqualificato come opposizione
  • Se l'opposizione è proposta, il giudice è obbligato a svolgere il giudizio con fissazione di udienza camerale e con il necessario contraddittorio; l'omessa fissazione dell'udienza camerale comporta nullità assoluta dell'atto decisorio
  • In casi simili, l'inosservanza delle garanzie procedurali (udienza camerale, contraddittorio, comunicazione/notifica) espone il provvedimento al rischio di annullamento e rinvio per nuovo giudizio
  • Per chi richiede la restituzione è importante far valere tempestivamente la pretesa e, se l'ordinanza viene notificata, proporre opposizione nei termini prescritti; in caso di valutazioni giurisdizionali anomale è possibile ottenere l'annullamento in Cassazione per violazione delle norme procedurali speciali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.