Sentenza n. 3806/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00936/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dal permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale e contro il successivo provvedimento confermativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto distinti permessi di costruire per la realizzazione di un acquedotto privato, destinato all'approvvigionamento idrico del fabbricato, e per la costruzione del fabbricato residenziale. Il Comune aveva dichiarato la decadenza dal permesso relativo all'edificio per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto, accertando mediante sopralluogo la presenza della sola recinzione di cantiere. La società aveva impugnato la decadenza e il successivo provvedimento confermativo, deducendo in primo grado e poi in appello: violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; erroneità della valutazione secondo cui i lavori dell'acquedotto non potessero valere come inizio dei lavori dell'edificio, in ragione del collegamento funzionale e della sostanziale unitarietà dell'intervento; difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza della decadenza; erroneità della condanna alle spese. La società ha inoltre riproposto la domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., quantificando il danno in € 10.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto pacifico il mancato inizio dei lavori dell'edificio e, quindi, vincolata la declaratoria di decadenza, con conseguente irrilevanza dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha escluso che il collegamento funzionale tra acquedotto ed edificio impedisse la decadenza: i due interventi erano assistiti da distinti e autonomi titoli edilizi, con procedimenti e termini di esecuzione formalmente separati. L'acquedotto costituiva presupposto per il rilascio del titolo edilizio e condizione di fatto per l'agibilità dell'edificio, ma l'inizio dei suoi lavori non equivaleva all'inizio dei lavori del fabbricato. Non sussisteva inoltre alcun impedimento oggettivo all'avvio dei lavori dell'edificio, né la legge imponeva il completamento dell'opera di urbanizzazione prima del rilascio del titolo o dell'inizio dei lavori edilizi. Respinto il motivo sulle spese, in ragione della soccombenza, e respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dell'illegittimità degli atti. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
La decadenza dal permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto ha natura vincolata quando il fatto dell'omesso inizio sia accertato e pacifico.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria, secondo il giudice, quando la decadenza dal permesso di costruire è vincolata e l'apporto partecipativo non potrebbe incidere sull'accertamento del mancato inizio dei lavori.
art. 133 l.r. Toscana n. 65/2014
La disposizione è richiamata quale base normativa regionale della decadenza dal titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori è stata respinta perché non è stata accertata alcuna illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- La decadenza dal permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto è un atto vincolato quando l'omesso inizio dei lavori risulti accertato e non controverso; in tale ipotesi l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto, poiché la partecipazione non può condurre a un esito diverso.
- Quando un intervento edilizio e un'opera di urbanizzazione sono assistiti da distinti titoli abilitativi, il collegamento funzionale tra le opere non comporta che l'inizio dei lavori dell'una valga come inizio dei lavori dell'altra, se i procedimenti e i termini di esecuzione restano formalmente autonomi.
- La funzione dell'opera di urbanizzazione quale presupposto per il rilascio del titolo edilizio o quale condizione per l'agibilità dell'edificio non determina, di per sé, un vincolo di strumentalità tale da impedire la decadenza del permesso relativo all'edificio non ancora iniziato.
- La decadenza dal permesso di costruire non può essere evitata invocando il collegamento con un'opera accessoria quando non sussista un impedimento oggettivo all'avvio dei lavori dell'edificio e la normativa non richieda il previo completamento dell'opera di urbanizzazione.
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