Sentenza n. 13691/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 10089/2025 del Tribunale ordinario di Roma, notificata ai fini esecutivi il 13 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione complessiva di euro 1.500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa applicabile e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha assolto l’onere di fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, senza poter rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta nel giudicato. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia reiterata dell’Amministrazione e del contenzioso seriale. Non ha invece applicato, allo stato, penalità di mora, riservandosi di valutarle in caso di perdurante inottemperanza su richiesta dell’interessato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha accolto la domanda e ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato, predisponendo anche la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È individuato dal giudice quale fondamento della competenza del TAR adito per l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso come presupposto dell’ottemperanza.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto al ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il giudicato oggetto di ottemperanza aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il privato allega l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato; l’attività del giudice è limitata ad assicurare l’esatta esecuzione del comando giudiziale.
- L’ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La mancata applicazione immediata della penalità di mora non preclude la sua successiva irrogazione qualora l’amministrazione persista nell’inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.
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