Cassazione Penale, Sentenza n. 23912/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata dal GIP, in relazione a una contestazione provvisoria di detenzione e cessione illecita di cocaina in forma continuata. Ha dedotto violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per mancanza di elementi concreti di organizzazione o rilevanza economica dell'attività, valorizzando la confessione, la giovane età e l'incensuratezza, nonché lamentando insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul pericolo di recidiva e sulla mancata applicazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione del provvedimento impugnato, chiedendo in sostanza una nuova valutazione di merito dei fatti già esaminati dal Tribunale del riesame, senza denunciare uno specifico vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha inoltre rilevato che, sulla base dei dati fattuali accertati, la condotta si inseriva in una piazza di spaccio organizzata e non poteva essere qualificata di lieve entità; ha aggiunto che, anche a voler ritenere la fattispecie lieve, la misura degli arresti domiciliari restava comunque astrattamente compatibile con il limite edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
richiamato come parte della contestazione provvisoria per la continuazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
base normativa della contestazione di detenzione e cessione illecita di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato dal ricorrente per sostenere la lieve entità del fatto; la Corte ne esclude l'applicazione in ragione delle modalità della condotta e del contesto di piazza di spaccio.
art. 273 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 274 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva.
art. 275-bis c.p.p.
norma che disciplina l'applicazione del braccialetto elettronico in collegamento con gli arresti domiciliari.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito, ma solo nella verifica dell'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
richiamato quale base per l'aumento oltre il massimo edittale della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
richiamo giurisprudenziale sul limite del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica di un logico apparato argomentativo e non alla rilettura degli elementi di fatto.
art. 13982 del 20/02/2018, Lombino
richiamo giurisprudenziale per cui non è di lieve entità il fatto commesso nel quadro della gestione di una piazza di spaccio organizzata.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in una mera contrapposizione di lettura delle risultanze processuali: occorre dedurre uno specifico vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è incompatibile con condotte inserite in una piazza di spaccio organizzata, stabile e funzionalmente strutturata, specie quando l'agente svolga un ruolo continuativo di spaccio con turni predeterminati.
- La confessione dell'indagato, se coerente con ulteriori riscontri fattuali, può rafforzare il quadro indiziario e concorrere a escludere la tenuità del fatto.
- La misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico può essere applicata anche per fatti riconducibili all'ipotesi di lieve entità, quando il massimo edittale consente l'adozione della misura cautelare.
- La valutazione del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della misura cautelare è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
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