Sentenza n. 5990/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso del 24.04.2026 serbata dal Comune di Teverola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 24 aprile 2026 relativa agli atti concernenti le richieste di pagamento dei canoni idrici per le annualità 2020 e 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il Condominio aveva ricevuto richieste di pagamento del servizio idrico per il 2023, pari a euro 10.025,00, con atto del 22 novembre 2025, e per il 2020, pari a euro 6.009,00, con atto del 21 novembre 2025; sosteneva che gli atti presupposti non gli fossero mai stati notificati. Con PEC del 24 aprile 2026 chiedeva al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, copia del contratto di fornitura, della situazione economica e dei pagamenti, degli avvisi di accertamento, delle fatture e delle relative notifiche, dei solleciti, degli eventuali pignoramenti, delle messe in mora e degli atti interruttivi della prescrizione, delle letture del contatore e dei verbali di sopralluogo o manutenzione, nonché degli atti connessi. Deduceva la propria legittimazione e l’interesse difensivo a ricostruire l’iter di formazione e notificazione della pretesa creditoria comunale. Impugnava il silenzio serbato dal Comune, rimasto non costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo al Condominio, quale destinatario della pretesa creditoria, un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento di adozione e notificazione delle richieste di pagamento. L’accesso è funzionale alla verifica preventiva della correttezza dell’azione comunale e alla valutazione dell’eventuale esercizio delle difese, e non è subordinato alla pendenza o alla futura instaurazione di un giudizio contro gli atti di riscossione. Il Comune è stato quindi ordinato a esibire la documentazione richiesta, consentendone l’estrazione di copia, oppure ad attestare che essa non esiste o non è in suo possesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, o un dirigente da lui delegato, con ulteriori trenta giorni per eseguire l’incarico dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. L’eventuale compenso del commissario è a carico del Comune e sarà liquidato separatamente. Le spese di lite sono state compensate, anche considerando che parte dei documenti, come il contratto e i dati sui pagamenti, avrebbe potuto essere già nella disponibilità del Condominio.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’iter procedimentale si inscrivono, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, e la legittimazione del ricorrente, dapprima in sede procedimentale e, di poi, nella presente sede giurisdizionale.
Il destinatario della pretesa creditoria comunale ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento che ha condotto all’adozione e alla notificazione della pretesa, per tutelare la propria posizione giuridica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
All’uopo, l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”
La sentenza di condanna può includere le misure necessarie a rendere effettiva la tutela della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
All’uopo, l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”.
Il giudice può nominare il commissario ad acta già nella sentenza di cognizione, stabilendo un termine per l’adempimento dell’amministrazione e facendo decorrere da quel momento il potere sostitutivo.
Massime di principio
- Il soggetto nei cui confronti l’amministrazione aziona una pretesa creditoria ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti del procedimento di formazione e notificazione della pretesa, quando la conoscenza è funzionale a verificarne la legittimità e a valutare le difese da esercitare.
- L’accesso difensivo può essere richiesto in via preventiva e non presuppone che sia già stato instaurato, o che venga poi instaurato, un giudizio contro l’atto cui si riferiscono i documenti.
- Per assicurare l’effettività della tutela, il giudice può ordinare all’amministrazione di esibire i documenti o di attestare che non esistono o non sono in suo possesso, e può nominare già in sede di cognizione un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inosservanza del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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