Ordinanza n. 83/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del Comune di Bisceglie – Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture prot. n. C_A883 - - 1 -2023-10-18 – 0055462 del 18/10/2023, inoltrata in pari data a mezzo PEC, ad oggetto “Permesso di Costruire n. 9 del 03.04.2018 rilasciato dal Comune di Bisceglie in favore del Sig. -OMISSIS- nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Soc. EdiIBisceglie S.r.l. Istanza di proroga”, con cui il Comune ha comunicato che: “la richiesta di proroga del P.d.C. n. 9/2018 non può essere accolta in quanto l'istanza, che si riscontra, risulta essere stata presentata oltre il termine di validità del citato titolo edilizio”; - nonché di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, preordinati o conseguenti, ancorché non conosciuti, nei limiti d'interesse della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga del permesso di costruire n. 9/2018, motivato dalla presentazione tardiva dell'istanza
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota comunale del 18 ottobre 2023 con cui il Comune di Bisceglie ha comunicato il rigetto dell'istanza di proroga del permesso di costruire n. 9 del 3 aprile 2018, ritenendo che la richiesta fosse stata presentata oltre il termine di validità del titolo edilizio. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, ma dà atto della necessità di acquisire, prima della fissazione dell'udienza di merito, una dichiarazione della ricorrente circa il permanere dell'interesse alla decisione e chiarimenti documentati del Comune, con ogni ulteriore elemento utile.
La decisione
Il TAR non decide nel merito l'impugnazione. Ritiene opportuno disporre preventivamente un incombente istruttorio: la società deve dichiarare se permane l'interesse alla decisione, mentre il Comune deve fornire chiarimenti documentati e ogni altro elemento utile alla definizione della controversia, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudice richiama l'art. 64, comma 4, c.p.a., evidenziando che il comportamento processuale delle parti può fornire argomenti di prova. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare il provvedimento.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
Il giudice può valorizzare, ai fini della decisione, il comportamento processuale delle parti come fonte di argomenti di prova.
Massime di principio
- Prima di fissare l'udienza di merito, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto a verificare il permanere dell'interesse alla decisione e ad acquisire chiarimenti documentati sui fatti rilevanti.
- Ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo può essere utilizzato dal giudice per desumere argomenti di prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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