Cassazione Penale, Ordinanza n. 13732/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è articolato in tre motivi: i primi due denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio. In fatto, la decisione di merito valorizza l'omessa dichiarazione di plurime fonti di reddito e la reticenza dell'imputato anche in sede di esame, elementi ritenuti ostativi alla tenuità e idonei a giustificare la pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto, evidenziando che la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e che, nel caso concreto, l'omissione di plurime fonti di reddito e la mancata resipiscenza escludevano la particolare tenuità. Ha inoltre ritenuto non illogica la determinazione della pena, poiché il giudice di merito aveva fatto riferimento alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. n. 115/2002
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la relativa fattispecie concreta.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; il sindacato di legittimità è limitato a mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
parametro di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, utilizzabile sia per la particolare tenuità sia per la commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano cause di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti, purché la motivazione non sia meramente apparente o stereotipata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere motivata anche sinteticamente mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; è censurabile solo se frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, essendo sufficiente che prenda in considerazione quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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