Cassazione Penale, Ordinanza n. 28091/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 25/02/2025. Con il primo motivo si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura della vicenda fattuale e probatoria: la Corte di cassazione rileva però che tale censura mirava a una rivalutazione delle fonti di prova e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentite nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo si deduceva un vizio in relazione alla recidiva; la Corte lo reputa manifestamente infondato perché la motivazione di merito, richiamata in sentenza, aveva già valorizzato una più accentuata pericolosità del reo e l'incapacità di mutare il proprio stile di vita delinquenziale. La vicenda concreta, per come emerge dal testo, riguarda un tentativo di rapina aggravata dalla finalità di guadagnare la fuga e la contestazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, perché i giudici di merito avevano correttamente sussunto la condotta negli artt. 56 e 628, secondo comma, c.p. e avevano adeguatamente motivato sulla condotta violenta posta in essere al fine di assicurarsi la fuga. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, richiamando la motivazione di merito sulla maggiore pericolosità del reo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato insieme all'art. 628, secondo comma, c.p. per la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie di tentata rapina.
art. 628, secondo comma, c.p.
La condotta violenta posta in essere al fine di guadagnare la fuga è stata ritenuta correttamente riconducibile alla tentata rapina aggravata/qualificata.
recidiva
La Corte ha ritenuto non illogica la valutazione di merito sulla maggiore pericolosità del reo e sull'incapacità di mutare stile di vita delinquenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando la censura è, nella sostanza, diretta a contestare l'apprezzamento del merito.
- La qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui si denunci un errore di sussunzione, non quando il motivo presuppone una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione sulla recidiva è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato, in modo non contraddittorio o manifestamente illogico, gli indici della più accentuata pericolosità del reo.
- La condotta violenta finalizzata a garantirsi la fuga può integrare il fatto tipico della tentata rapina quando il giudice di merito la sussuma correttamente nella fattispecie astratta e la motivazione sia adeguata.
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