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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1284/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per il periodo d’imposta 2006 l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la quota di ammortamento dedotta dalla società per l’acquisto di un marchio, ritenendone sovrastimato il costo. Il marchio era stato acquistato, insieme a una partecipazione pari al 41% del capitale di un’altra società, per un corrispettivo complessivo di Euro 4.740.000,00, senza che il contratto quantificasse separatamente il prezzo del marchio. In occasione della costituzione della società acquirente, una relazione giurata ex art. 2465 c.c. aveva stimato il valore della società partecipata in Euro 5.557.110,00. L’Ufficio ne ha calcolato il 41% in Euro 2.278.415,00 e ha determinato per differenza il costo del marchio in Euro 2.461.585,00. La Commissione tributaria regionale della Liguria, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto legittimo l’accertamento e la rettifica della quota ammortizzabile. La contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 103, comma 1, TUIR, sostenendo che il costo da ammortizzare dovesse corrispondere a quello effettivamente sostenuto e contestando l’impiego di elementi aventi base negoziale; con il secondo ha denunciato l’omesso esame del fatto che il prezzo della partecipazione era stato negoziato prima della perizia e che la stima non considerava la natura minoritaria della partecipazione; con il terzo ha lamentato l’omesso esame del valore commerciale del marchio, del prezzo più elevato pagato per un marchio comparabile e della crescita del valore del marchio insieme al fatturato; con il quarto ha denunciato l’omesso esame del carattere non unitario del prezzo complessivo e della partecipazione all’operazione di soggetti distinti con interessi confliggenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: in assenza di una quantificazione contrattuale separata del costo del marchio e di altri elementi utili a determinarlo, è legittimo ricavarlo sottraendo dal corrispettivo complessivo il valore della partecipazione, stimato anche sulla base della relazione giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo, poiché diretti a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, e non a denunciare l’omesso esame di fatti nei termini dedotti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: i fatti indicati non avevano carattere decisivo, non essendo idonei a privare con certezza di fondamento la ratio della decisione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.935,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    in assenza di una specifica quantificazione, in sede contrattuale, del costo dell’acquisto del marchio, distinto da quello dell’acquisto della partecipazione sociale, nonchè di altri elementi dai quali evincere tale costo, risulta corretta la determinazione dello stesso attraverso la stima del valore di tale partecipazione sociale e nella sottrazione di questo dal costo complessivo dell’operazione.

    Quando il corrispettivo è riferito unitariamente all’acquisto di un marchio e di una partecipazione e manca una quantificazione contrattuale distinta del costo del marchio, il costo fiscalmente rilevante può essere determinato per differenza, sottraendo dal corrispettivo complessivo il valore della partecipazione, purché la stima di quest’ultima si fondi su elementi utilizzabili.

  • art. 2465 c.c.

    Quanto al valore della partecipazione sociale, si evidenzia che la stima effettuata dal revisore contabile con relazione giurata ex art. 2465 c.c. in occasione della costituzione della GC Partecipazioni s.r.l. costituisce un elemento che può essere utilizzato al fine di pervenire all’individuazione del costo dell’operazione in esame.

    La stima giurata redatta in occasione della costituzione di una società può essere utilizzata quale elemento per determinare il valore della partecipazione e, conseguentemente, per ricostruire per differenza il costo di un altro bene incluso in un corrispettivo complessivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa.

    Il motivo di omesso esame non consente di ottenere dalla Corte di cassazione un nuovo esame o una diversa valutazione delle risultanze probatorie e del merito della controversia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    questi non risultano presentare il necessario carattere di decisività, essendo privi di valenza probatoria tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

    Il fatto asseritamente non esaminato è decisivo soltanto se la sua considerazione è idonea a privare con certezza, e non in base a una mera probabilità, di fondamento la ratio decidendi.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

    La parte soccombente è tenuta a rifondere le spese processuali, liquidate dal giudice.

Massime di principio

  • Quando un corrispettivo complessivo riguarda l’acquisto di più beni o diritti e il contratto non distingue il prezzo del singolo bene ammortizzabile, il relativo costo può essere ricostruito per differenza, sottraendo dal prezzo totale il valore degli altri elementi dell’operazione, se non risultano disponibili ulteriori elementi di determinazione.
  • Una relazione giurata redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. in occasione della costituzione di una società può costituire un elemento utilizzabile per stimare il valore di una partecipazione e ricostruire il costo di un altro bene incluso nella medesima operazione.
  • La censura di omesso esame non può essere utilizzata per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • Per essere decisivo ai fini del vizio di omesso esame, il fatto deve avere una valenza probatoria tale da poter privare con certezza, e non con mera probabilità, di fondamento la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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