Sentenza n. 15631/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 25 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 25 aprile 2025 volta al riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, nonché di ottenere la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato presentato ai fini del riconoscimento ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che il termine legale di quattro mesi previsto per il riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, era scaduto prima della proposizione del ricorso. Ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di esaminare la documentazione specifica relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell’esame dovranno essere valutati l’intero insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione e l’equipollenza del titolo; ove occorra, potranno essere disposte misure compensative appropriate e proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare €500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto prima del ricorso, l’inerzia ministeriale integrava silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare l’equipollenza del titolo estero, l’autorità può disporre, se necessario, misure compensative che siano appropriate e proporzionate.
art. 117, comma 2, c.p.a.
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
La tutela contro il silenzio consente di chiedere l’accertamento dell’inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi; nel caso concreto il TAR ha ordinato la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
Massime di principio
- Il termine per concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; una volta scaduto, l’inerzia dell’autorità competente integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l’autorità deve considerare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare che durata complessiva, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione corrispondente a tempo pieno.
- La valutazione di equipollenza di un titolo formativo estero può comportare l’adozione di misure compensative, purché siano appropriate e proporzionate.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e disporre fin da subito l’intervento di un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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