Corte di giustizia, Sentenza C-584/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — Commissione europea contr Landesbank Baden-Württemberg e Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) – Obbligo di motivazione – Dati riservati – Legittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63. — Cause riunite C-584/20 P e C-621/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione affronta una controversia sui contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico dovuti da una banca tedesca per il 2017. La Corte censura il Tribunale per aver violato il contraddittorio sul tema dell’autenticazione dell’atto, ma poi chiarisce la corretta portata dell’obbligo di motivazione in presenza di dati riservati. Pur escludendo l’illegittimità del regolamento delegato 2015/63, conclude che la decisione del CRU era comunque insufficientemente motivata nel caso concreto e va quindi annullata per la sola parte relativa alla Landesbank.
Impugnazioni in materia di contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: autenticazione dell’atto del CRU, portata dell’obbligo di motivazione e legittimità del metodo di calcolo fondato sul regolamento delegato (UE) 2015/63.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel rilevare d’ufficio la mancanza di autenticazione della decisione del CRU senza rispettare il contraddittorio; se abbia erroneamente interpretato l’articolo 296 TFUE imponendo al CRU di consentire al destinatario di verificare esattamente il calcolo del contributo ex ante nonostante la riservatezza dei dati; e se gli articoli 4-7, 9 e l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 siano illegittimi per carenza di trasparenza del metodo di calcolo.
Principio di diritto
La Corte annulla la sentenza del Tribunale ma, decidendo definitivamente, annulla a sua volta la decisione del CRU nella parte relativa alla Landesbank Baden-Württemberg per insufficiente motivazione. Essa afferma però che, nel sistema dei contributi ex ante al FRU, l’obbligo di motivazione non impone la comunicazione di tutti i dati numerici riservati necessari a ricostruire esattamente il calcolo: è sufficiente che il destinatario riceva il metodo di calcolo e informazioni aggregate/anonime idonee a comprendere in sostanza come la propria situazione sia stata considerata e a contestare utilmente la decisione, senza violare il segreto commerciale. La Corte esclude inoltre l’illegittimità degli articoli 4-7 e 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, ritenendo che tali norme consentano una motivazione compatibile con la tutela dei dati riservati; tuttavia, nel caso concreto, il CRU non aveva fornito informazioni sufficienti, in particolare sui valori limite dei "bin" e sugli indicatori rilevanti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2014/59/UE
- Articoli 102 e 103 della direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articoli 69, 70 e 88 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: autenticazione dell’atto, motivazione e riservatezza
La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, per difetto di autenticazione e di motivazione, la decisione del CRU dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico, nella parte relativa alla Landesbank Baden-Württemberg. La Corte esamina sia i profili processuali dell’impugnazione sia, in via definitiva, il merito del ricorso di primo grado.
Fatti e procedimento principale
Il CRU aveva fissato l’importo del contributo ex ante dovuto dalla Landesbank Baden-Württemberg per il 2017. La banca aveva impugnato la decisione dinanzi al Tribunale deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltata, tutela giurisdizionale effettiva e illegittimità di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/63. Il Tribunale aveva annullato la decisione, ritenendo, da un lato, non dimostrata l’autenticazione anche dell’allegato della decisione e, dall’altro, insufficiente la motivazione, poiché il destinatario non era in grado di verificare l’esattezza del calcolo a causa della riservatezza dei dati utilizzati.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico, in particolare:
- la direttiva 2014/59/UE, soprattutto i considerando 105-107 e gli articoli 102 e 103;
- il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare gli articoli 69, 70 e 88;
- il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare gli articoli 4-7, 9 e 13 e l’allegato I;
- gli articoli 296 TFUE, 339 TFUE, 41 e 47 della Carta.
Contraddittorio e autenticazione della decisione del CRU
La Corte accoglie la censura delle istituzioni ricorrenti: il Tribunale ha rilevato d’ufficio la mancanza di autenticazione della decisione senza porre il CRU in condizione di difendersi in modo utile ed efficace. Le misure istruttorie adottate non indicavano chiaramente che il Tribunale intendesse fondare la decisione su tale motivo, e il CRU non poteva ragionevolmente comprendere che doveva produrre prove specifiche sull’autenticazione dell’allegato. Tuttavia, la Corte non si ferma a questo profilo processuale, poiché il Tribunale aveva esaminato anche altri motivi di primo grado e li aveva accolti ad abundantiam.
Portata dell’obbligo di motivazione in presenza di dati riservati
La Corte corregge l’impostazione del Tribunale sulla motivazione. Ricorda che l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta impongono una motivazione adeguata, sufficiente a consentire al destinatario di decidere se impugnare l’atto e al giudice di esercitare il controllo. Tuttavia, l’obbligo di motivazione non implica che la decisione debba sempre permettere al destinatario di ricostruire esattamente tutti i passaggi numerici del calcolo. Nel sistema dei contributi ex ante al FRU, il metodo legislativo presuppone l’uso di dati riservati relativi non solo all’ente interessato, ma anche agli altri enti del settore. Perciò occorre un bilanciamento tra motivazione e segreto commerciale: il CRU può omettere i dati protetti, purché comunichi il metodo e informazioni sufficienti a far comprendere in sostanza come la situazione individuale sia stata considerata. La Corte richiama in tal senso la giurisprudenza in materia di segreto commerciale e controllo giurisdizionale effettivo, precisando che il giudice può, se necessario, acquisire i dati riservati in sede istruttoria con adeguate garanzie di riservatezza.
Compatibilità del regolamento delegato (UE) 2015/63
La Corte respinge anche la conclusione del Tribunale secondo cui gli articoli 4-7 e 9 e l’allegato I del regolamento delegato 2015/63 sarebbero illegittimi per mancanza di trasparenza. Secondo la Corte, tali disposizioni consentono al CRU di fornire informazioni aggregate e anonime sufficienti a far comprendere il metodo di calcolo, inclusi i passaggi relativi alla correzione in funzione del profilo di rischio. In particolare, il CRU può comunicare i valori limite dei "bin" e gli indicatori relativi, senza violare il segreto commerciale. Ciò basta per permettere all’ente di verificare che la propria classificazione e la discretizzazione dei dati siano coerenti con il metodo normativo e con la propria situazione economica.
Decisione della Corte sul ricorso di primo grado
Pur annullando la sentenza del Tribunale, la Corte decide definitivamente la controversia e accoglie il primo motivo di primo grado della Landesbank per difetto di motivazione nel caso concreto. La decisione del CRU e l’allegato armonizzato non contenevano tutte le informazioni che avrebbero potuto essere comunicate in forma aggregata e anonima senza ledere il segreto commerciale, in particolare i valori limite dei "bin" e gli indicatori relativi. Di conseguenza, la Corte annulla la decisione del CRU nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg.
Effetti della decisione annullata
Per ragioni di certezza del diritto e per evitare pregiudizi al funzionamento del Fondo di risoluzione unico, la Corte mantiene gli effetti della decisione annullata fino all’adozione, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del CRU per il contributo 2017 della banca.
Spese
La Commissione e il CRU sopportano le proprie spese relative al procedimento di impugnazione; il CRU sopporta inoltre le spese di primo grado della Landesbank. Il Regno di Spagna e la Fédération bancaire française sopportano le proprie spese di impugnazione.
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