Cassazione Civile, Ordinanza n. 18659/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azionista)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di mercato in cui una società, tramite un'operazione concordata con altri soggetti, avrebbe acquisito una partecipazione di controllo in una società quotata senza promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sull'intero capitale, in violazione dell'art. 106 t.u.f. Un azionista di minoranza ha chiesto il risarcimento del danno assumendo di avere subito una perdita patrimoniale pari alla differenza tra il prezzo che avrebbe ottenuto in OPA e il valore di mercato del titolo alla data dell'operazione. Dopo una prima liquidazione del danno, la causa è stata riassunta a seguito di cassazione e la corte territoriale, pur riconoscendo il diritto al risarcimento, ha ritenuto che il danneggiato, avendo prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno in una determinata somma, non potesse ottenere un importo maggiore; ha inoltre detratto da tale importo i dividendi percepiti successivamente, applicando la compensatio lucri cum damno, con conseguente rideterminazione del risarcimento in misura inferiore. Il ricorrente ha censurato questa operazione deducendo violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la compensatio impone di valutare il danno nella sua interezza e non di sottrarre i vantaggi da una somma già cristallizzata dall'acquiescenza, perché ciò conduce a una sottrazione fra grandezze eterogenee e altera la corretta quantificazione del pregiudizio effettivamente subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la compensatio lucri cum damno deve operare nell'ambito della valutazione unitaria del pregiudizio effettivamente patito, sul piano della causalità giuridica e della teoria differenziale, e non può essere applicata detraendo i vantaggi da una somma che rappresenta solo l'importo liquidato in primo grado e non la perdita netta complessiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda a una nuova quantificazione del danno rispettando tali criteri e il divieto di reformatio in peius correlato all'acquiescenza.
Norme richiamate
art. 106 t.u.f.
norma indicata come fonte dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale in caso di superamento della soglia rilevante; la sua violazione costituisce il fatto generatore del danno azionato
art. 1223 c.c.
il risarcimento deve comprendere perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito; la quantificazione va fatta in modo unitario, tenendo conto anche dei vantaggi causalmente collegati all'illecito
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel riferimento alla compensatio come eccezione in senso lato e alla disciplina dell'onere di allegazione/prova della misura del danno e dei vantaggi
art. 329 c.p.c.
richiamato implicitamente nel tema dell'acquiescenza alla sentenza non impugnata e del correlato limite alla possibilità di ottenere una reformatio in peius
Massime di principio
- La compensatio lucri cum damno opera come criterio di selezione delle conseguenze risarcibili sul piano della causalità giuridica: vanno considerati, in un'unica valutazione, sia il pregiudizio sia gli eventuali vantaggi causalmente ricollegati al medesimo fatto illecito.
- Non è corretto sottrarre i vantaggi da una somma già presa come base meramente formale di liquidazione, se quella somma non corrisponde alla perdita netta complessivamente accertata; la compensazione deve incidere sulla quantificazione globale del danno, non su grandezze eterogenee.
- L'acquiescenza alla quantificazione del danno contenuta nella sentenza di primo grado non legittima una successiva riduzione automatica dell'importo mediante detrazione di utilità sopravvenute, quando ciò comporti una liquidazione costruita su basi non omogenee e in contrasto con il divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio.
- Nel danno risarcibile ex art. 1223 c.c. il giudice deve ricostruire la differenza tra la situazione patrimoniale effettiva e quella che si sarebbe avuta in assenza dell'illecito, includendo in tale operazione anche i benefici che derivino dal medesimo evento dannoso.
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