Sentenza del 21/11/2019 n. 30349 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IRPEF e applicato sanzioni sulle somme corrisposte nel 2005 ai dipendenti come "indennità di trasferta", ritenendo applicabile il regime dei trasfertisti previsto dall'art. 51, comma 6, T.U.I.R., anziché il regime delle trasferte ordinarie di cui al comma 5. La società contestava sia la sufficienza della motivazione dell'avviso, fondato per relationem su un verbale INPS successivamente annullato in autotutela, sia la qualificazione dei dipendenti come trasfertisti abituali. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale contro la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo della società, ritenendo valido il rinvio dell'avviso al verbale INPS notificato, poiché il contribuente aveva potuto conoscere e contestare adeguatamente la pretesa fiscale. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il regime dei trasfertisti di cui all'art. 51, comma 6, T.U.I.R. è applicabile soltanto quando ricorrono contestualmente: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; attività lavorativa caratterizzata da continua mobilità; corresponsione di un'indennità fissa senza distinzione rispetto all'effettivo svolgimento della trasferta e al luogo della stessa. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova verifica dei requisiti. Il ricorso incidentale sulle sanzioni è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, T.U.I.R.
Disciplina le trasferte ordinarie: sono tassate soltanto le somme eccedenti Euro 46,48 al giorno per le trasferte nazionali ed Euro 77,47 per quelle estere.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, T.U.I.R.
Prevede la tassazione del 50 per cento delle indennità o maggiorazioni per lavoratori privi di una sede fissa e soggetti a mobilità lavorativa, ma solo quando ricorrono cumulativamente le condizioni interpretative stabilite dal D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quinquies.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quinquies, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
I lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni
Norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giudizi pendenti, che richiede simultaneamente l'assenza di una sede di lavoro contrattualmente indicata, la continua mobilità e un'indennità fissa corrisposta senza collegamento con l'effettiva trasferta o con il luogo in cui essa si svolge.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un atto precedente conosciuto o notificato al contribuente, purché siano conoscibili gli elementi essenziali della pretesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Disciplina le cause di non punibilità e, tra queste, le obiettive condizioni di incertezza normativa rilevanti ai fini delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Per distinguere una trasferta ordinaria dal trasfertismo non è sufficiente verificare che il lavoratore si sposti frequentemente o che l'indennità sia corrisposta con continuità: devono essere accertate tutte e tre le condizioni previste dalla norma interpretativa.
- La presenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione è un elemento decisivo: se manca anche una sola delle condizioni cumulative, si applica il regime più favorevole delle trasferte ordinarie previsto dall'art. 51, comma 5, T.U.I.R.
- Un'indennità variabile in funzione dei giorni effettivamente lavorati in trasferta, non corrisposta durante ferie, malattia o assenze, costituisce un elemento utile per escludere la natura fissa propria del trasfertismo, anche se deve essere valutata insieme agli altri requisiti.
- Un avviso di accertamento motivato per relationem è generalmente valido se richiama un verbale già notificato o comunque conosciuto e tale verbale consente di individuare chiaramente fatti, imposte e contestazioni; l'eventuale successivo annullamento del verbale da parte dell'ente che lo ha redatto non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento fiscale.
- La qualificazione fiscale delle somme può essere autonoma rispetto a quella previdenziale: l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i fatti risultanti da un verbale INPS, ma deve applicare e motivare la propria valutazione secondo le norme tributarie.
- Quando la disciplina applicabile è stata oggetto di contrasti interpretativi rilevanti e di interventi normativi chiarificatori, può sussistere un'obiettiva incertezza idonea a giustificare la disapplicazione delle sanzioni, ferma restando la debenza dell'imposta.
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