Ordinanza n. 2893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della candidata alla sede di Odontoiatria di Genova
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti relativi all’assegnazione della sede universitaria nell’ambito della disciplina del cosiddetto “semestre filtro”. La contestazione riguardava il mancato ripescaggio, secondo l’ordine della graduatoria, dei posti lasciati liberi dagli studenti che avevano rinunciato all’immatricolazione, con conseguente assegnazione della candidata alla sede di Genova anziché alle sedi di Bologna o Parma, indicate come preferenze originarie. La parte appellante ha sostenuto che, senza l’operatività del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, il punteggio conseguito le avrebbe consentito di ottenere con priorità una delle sedi preferite. La questione è stata valutata anche alla luce di precedenti cautelari della stessa Sezione, secondo cui il meccanismo che non consente la riassegnazione dei posti vacanti in base all’ordine della graduatoria appare prima facie non rispettoso del principio meritocratico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché, in assenza del meccanismo di ripescaggio del secondo turno, il punteggio della candidata avrebbe comportato l’assegnazione prioritaria a Bologna o Parma, secondo le preferenze espresse, anziché a Genova. Ha inoltre escluso che la sospensione potesse pregiudicare le prerogative organizzative dell’università, anche considerando l’eccepita integrale copertura dei posti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, indicata come terza preferenza. Ha quindi ordinato alle amministrazioni di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
In conseguenza dell’accoglimento cautelare, il Consiglio di Stato ordina la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nell’ambito dell’accesso programmato ai corsi universitari, appare prima facie contrario al principio meritocratico un meccanismo che impedisca di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria e sulla base delle preferenze espresse, i posti lasciati vacanti dagli studenti che rinunciano all’immatricolazione.
- Sussiste il fumus boni iuris quando, eliminando o disapplicando in sede cautelare il meccanismo di mancato ripescaggio, il punteggio della candidata le avrebbe consentito di ottenere una sede universitaria preferita rispetto a quella assegnata.
- La tutela cautelare può imporre all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione della sede universitaria anche in sovrannumero, quando tale misura sia necessaria a salvaguardare la posizione della candidata e non determini un concreto pregiudizio alle prerogative organizzative del servizio didattico.
- L’accertata copertura dei posti presso una sede indicata come preferenza non esclude, di per sé, l’adozione di una misura cautelare che ordini una nuova valutazione dell’assegnazione, ove la tutela possa essere realizzata anche in sovrannumero senza pregiudizio organizzativo concreto.
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