Cassazione Penale, Sentenza n. 07382/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Russo, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.: il Tribunale aveva ritenuto l'aggravante riferita al contatore, escludendo così la destinazione a pubblico servizio, mentre il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante era riferita all'energia elettrica sottratta, bene pacificamente destinato a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d'ufficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nella ricostruzione dell'imputazione e che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. dovesse essere riferita all'energia elettrica oggetto del furto e non al misuratore. Ne consegue la riconfigurazione della fattispecie come procedibile d'ufficio. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (sulla impossibilità del pubblico ministero di appellare in alcuni proscioglimenti) osservando che il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile, e quindi il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza, in diversa persona fisica
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di furto che, nel caso concreto, assume la forma della sottrazione di energia elettrica tramite allaccio/manomissione
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Aggravante per aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio: la Corte interpreta che, in mancanza di specificazioni contrarie, l'aggravante deve riferirsi all'oggetto del reato (l'energia elettrica) e non automaticamente agli strumenti di misurazione
legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593 c.p.p.)
«il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2»
Ha limitato la possibilità di appello del pubblico ministero contro alcune sentenze di proscioglimento; applicata qui per stabilire che il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile per il pubblico ministero
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2
Norma il divieto di appello del pubblico ministero in specifici casi di proscioglimento; la Corte richiama la novella e il principio tempus regit actum per la sua applicazione
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle categorie di proscioglimento per le quali il pubblico ministero è stato escluso dall'appello in base alla modifica normativa
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rinvio dopo annullamento in ipotesi di ricorso immediato per cassazione; la Corte precisa che, a causa del nuovo regime impugnatorio, il rinvio deve essere al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in diversa persona fisica, e non al giudice d'appello
Massime di principio
- Quando l'imputazione contesti il furto di un bene determinato (es. energia elettrica) e contenga un'aggravante relativa a "cosa destinata a pubblico servizio", l'aggravante va riferita, di norma, all'oggetto del reato (il bene sottratto) salvo chiara e distinta indicazione nel capo di imputazione che la riferisca a un diverso elemento
- La menzione del misuratore o del contatore nell'imputazione non esclude automaticamente che l'aggravante riguardi il bene sottratto; la manomissione del contatore è rilevante come modalità di esecuzione ma non sposta l'oggetto materiale del reato se dall'atto risulta che si è sottratta energia
- La sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore integra il reato di furto: la manomissione serve a rendere effettivo l'impossessamento dell'energia e non trasforma la natura giuridica del bene sottratto
- Se il pubblico ministero contesta un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve valutare l'aggravante in relazione all'oggetto del reato per determinare la procedibilità, e non limitarsi a considerare l'accenno agli strumenti impiegati
- A seguito di modifiche procedurali (es. limitazioni all'appello del pubblico ministero), va verificato il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza (principio tempus regit actum): ciò può restringere i rimedi disponibili e incidere sulla competenza per il rinvio dopo annullamento
- In caso di annullamento da parte della Cassazione quando l'appello del pubblico ministero è vietato dalla normativa vigente, il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in diversa persona fisica, se la disciplina processuale lo richiede
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