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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11343/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/06/2024. Dal testo emerge che i motivi, formulati in modo non immediatamente intellegibile, riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito. Le doglianze riguardavano: la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p., il diniego di rinnovazione istruttoria, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano già state adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione, richiamata come reato per il quale è stata affermata la responsabilità nei gradi di merito.

  • art. 393-bis c.p.

    La Corte richiama la questione della sua non applicabilità nel caso concreto, confermando il diniego opposto nei precedenti gradi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti motivazione coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • La mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p., il diniego di rinnovazione istruttoria, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena, se già congruamente motivati nei gradi di merito, non sono censurabili in cassazione con doglianze meramente reiterative.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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