Cassazione Penale, Sentenza n. 30603/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado per reati di usura (atti commessi da aprile 2003 a luglio 2006). I motivi di cassazione erano: (1) violazione del diritto di difesa per il mancato accoglimento o mancata pronuncia sull'istanza di differimento dell'udienza di discussione in appello, presentata per legittimo impedimento del difensore affetto da COVID-19; (2) vizio di insufficienza della prova in ordine alla responsabilità per molteplici profili (assenza di prova della consegna dei titoli, mancanza di indagini bancarie e perquisizioni, testimonianze non attendibili e consulenza che non attestava il possesso dei titoli da parte dell'imputato); (3) intervenuta prescrizione anche per l'ultimo episodio del luglio 2006 e illogicità dell'aggravante dello stato di bisogno in quanto l'attività della persona offesa era cessata da due anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'esame del fascicolo risultava una richiesta tempestiva di differimento (5 aprile 2022) per legittimo impedimento del difensore ma dell'istanza non vi era traccia nel verbale né nella sentenza né risultava allegato il certificato indicato. La celebrazione dell'udienza senza decisione sull'istanza ha violato il diritto di partecipare al giudizio dell'imputato, integrando una nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti per il carattere pregiudiziale della questione procedurale.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Rilevata la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in base alla disciplina emergenziale; norma richiamata per il rito con cui si è svolto il giudizio di cassazione.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina il contenuto riassuntivo dei motivi di impugnazione in cassazione per consentire la formulazione dei motivi secondo il procedimento abbreviato previsto dalle disposizioni transitorie; richiamata per il riassunto dei motivi.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti quando la loro inosservanza abbia cagionato una violazione particolarmente rilevante del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sull'istanza di rinvio e l'assenza della documentazione abbiano integrato una nullità rilevante che giustifica l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- Se il difensore segnala tempestivamente un legittimo impedimento (es. malattia da COVID-19) e chiede il differimento dell'udienza, il giudice deve prendere esplicita decisione o verbalizzare il diniego/accoglimento: la celebrazione dell'udienza senza decidere può determinare nullità rilevante a tutela del diritto di difesa.
- La mancata produzione o la mancanza nel fascicolo della documentazione invocata a sostegno dell'impedimento (es. certificato medico) può aggravare la posizione del giudicante se non è possibile accertare l'effettiva presenza del documento, per cui è consigliabile inviare e conservare copia certificata della documentazione nei modi idonei (PEC con allegato effettivo).
- Le questioni procedurali di carattere pregiudiziale possono assorbire l'esame dei profili di merito: un vizio formale che leda il diritto di difesa può condurre all'annullamento senza che la Cassazione entri nel merito della valutazione delle prove.
- Quando si contesta l'insufficienza probatoria, è importante aver chiesto e documentato indagini specifiche (perquisizioni, accertamenti bancari) in sede istruttoria; in assenza di tali indagini, il giudice di merito può comunque decidere ma la loro mancanza costituisce un elemento rilevabile in grado di sollevare dubbi sulla fondatezza della sentenza.
- Per preservare efficacemente i diritti, è opportuno formulare tempestivamente e per iscritto le istanze di rinvio corredandole della documentazione probatoria e verificando l'avvenuto inserimento nel fascicolo processuale e la verbalizzazione in udienza.
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