Sentenza n. 47/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria conclusiva della Regione Veneto – Classe di Concorso “-OMISSIS-”, di cui al Decreto n. -OMISSIS- del 14.7.2022, riguardante il “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; - ove occorresse della precedente graduatoria adottata con Decreto n. -OMISSIS- dello stesso 14.7.2022; - dei verbali valutativi della prova pratica ed orale, e segnatamente – ma non esclusivamente - dei verbali n. -OMISSIS- del 16.6.2022 e di quelli attributivi dei relativi punteggi; - della “Traccia pratica_03” estratta per la Classe di Concorso “-OMISSIS-”; - del calendario di esami della prova orale; - dei criteri valutativi predisposti dalla Commissione; - degli ulteriori atti, ivi inclusi quelli di nomina, adottati a valle della gravata graduatoria; - ove occorresse, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/3/2023: - del Decreto n. -OMISSIS- del 9.12.2022 ed annessa graduatoria, riguardante la rettifica della precedente graduatoria formulata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la Classe di Concorso “-OMISSIS-” di cui al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; - ove occorresse, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali e rettificate di un concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, nonché verbali e atti relativi alla valutazione della prova pratica e orale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, non aveva superato la prova orale, avendo ottenuto 40 punti nella prova pratica e 62 nel colloquio, con media complessiva di 51 punti, inferiore alla soglia di 70. Ha impugnato le graduatorie finali e rettificate, i verbali valutativi, la traccia della prova pratica, il calendario, i criteri della commissione e gli atti conseguenti. Ha dedotto: violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, in ragione dell'esistenza di due versioni del verbale relativo alla convalida della prova pratica e della successiva correzione del punteggio attribuito a un candidato; violazione del principio di anonimato, poiché la prova pratica, consistente nella produzione di elaborati scritti e informatici, doveva essere svolta indicando il nominativo del candidato sugli elaborati e nelle cartelle informatiche; omessa richiesta e valutazione della relazione scritta prevista dalla disciplina concorsuale; omessa verbalizzazione delle riunioni nelle quali la commissione aveva concretamente valutato le prove pratiche. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva graduatoria rettificata. Il Ministero ha sostenuto che la modifica del punteggio del controinteressato derivasse da un mero errore materiale di trascrizione, corretto senza nuova valutazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza, assorbente, del motivo relativo alla violazione del principio di anonimato. La prova pratica, pur formalmente inserita nella prova orale, consisteva nella redazione di elaborati scritti prodotti contestualmente dai candidati e valutati dalla commissione in sedute successive, prima del colloquio orale. In presenza di tale intervallo temporale tra lo svolgimento della prova pratica scritta e il colloquio, la commissione avrebbe dovuto garantire l'anonimato degli elaborati, perché la valutazione avveniva prima dell'identificazione necessaria al colloquio. L'apposizione del nominativo sugli elaborati e l'utilizzo di cartelle informatiche nominative rendevano immediatamente identificabili i candidati e violavano i principi di imparzialità, trasparenza, integrità e omogeneità delle prove. Il TAR ha precisato che non è decisiva la qualificazione formale della prova come pratica né la sua collocazione nell'ambito della prova orale; rilevano le concrete modalità di svolgimento. L'anonimato può essere inesigibile quando l'elaborato debba essere immediatamente commentato dal candidato davanti alla commissione prima della valutazione, ma torna pienamente applicabile quando la prova scritta sia valutata autonomamente in un momento successivo. Sono stati annullati gli atti impugnati, con obbligo dell'amministrazione di rinnovare la prova pratica, le successive fasi concorsuali e la redazione della graduatoria, facendo salve le fasi precedenti alla prova pratica. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione fondano anche l'esigenza di garantire l'integrità e l'imparzialità delle prove concorsuali.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Il principio di trasparenza concorre a disciplinare le modalità di svolgimento e documentazione delle procedure concorsuali.
art. 14 d.P.R. 487/1994
La regola dell'anonimato prevista per le prove scritte deve essere estesa alle prove pratiche quando queste consistano concretamente nella redazione di elaborati scritti autonomamente valutati prima dell'identificazione del candidato.
allegato A al D.M. 326/2021
Disciplina la prova orale, comprensiva della prova pratica, e gli elementi della relativa valutazione; nel caso concreto, tuttavia, la decisione è stata fondata sulla violazione dell'anonimato.
Massime di principio
- Il principio di anonimato delle prove concorsuali si applica anche a una prova formalmente qualificata come pratica quando, in concreto, essa consiste nella redazione di elaborati scritti autonomamente valutati dalla commissione.
- La qualificazione formale della prova come pratica e la sua collocazione all'interno di una prova orale non escludono l'obbligo di anonimato; occorre valutare le concrete modalità di svolgimento previste dalla lex specialis.
- Quando tra lo svolgimento della prova pratica scritta e il successivo colloquio orale intercorre un intervallo temporale utilizzato dalla commissione per valutare e attribuire il punteggio all'elaborato, l'anonimato è pienamente cogente.
- L'anonimato può non essere materialmente esigibile soltanto quando l'elaborato debba essere immediatamente commentato dal candidato davanti alla commissione prima della valutazione; in tal caso l'identificazione è funzionale alla prova e non può essere evitata.
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